Il SIULP Aretino, esprime viva soddisfazione per l’approvazione e quindi la conversione in Legge del cd. “piano casa”. La Legge in argomento, ha recepito l’emendamento proposto dalla Senatrice Mattesini di Arezzo
fortemente richiesto dal SIULP, che sana definitivamente le problematiche presenti per gli Operatori delle Forze dell’Ordine e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione assegnatari degli alloggi presenti nel comparto Meridiana di Arezzo.
Il Testo, infatti, prevede la possibilità: di vendita ai locatari anche prima della scadenza del periodo indicato: rimangono in godimento in caso di riforma al servizio per intervenuta inidoneità al servizio per malattie dipendenti e non da causa di servizio; in caso di pensionamento si protrae per anni 3 la fruizione e consente in caso di decesso dell’assegnatario la fruizione da parte del coniuge o dell’avente diritto.
Tali modifiche legislative, restituiscono serenità agli Operatori della Polizia di Stato e interesseranno un numero ingente di colleghi stante che tali alloggi sono presenti in Arezzo, Firenze, Viareggio, Grosseto e altre numerose città italiane.
Un plauso particolare e sentito rivolgiamo, a nome e per conto degli Operatori delle Forze dell’Ordine e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, alla Senatrice Mattesini di Arezzo la quale con tenacia, caparbietà e costanza ha conseguito un risultato atteso da anni che premia l’impegno del SIULP Aretino e le aspettative dell’intera categoria.
Arezzo, 22 Maggio 2014.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP DI AREZZO
Proposta dimodifica 3.25 al DDl n. 1413
3.25
MAlTESiNI, TOMASELLI (*)
Approvato
Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:
«l-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell 'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.
l~ter.Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazlone.».
(*) Firma aggiunta in corso di seduta