Il SIULP Livornese ha rilevato numerose incongruenze anche rispetto l'ossequio della contrattazione decentrata da parte del Questore che diviene destinatario di atto di formale diffida.

 

Spett.le sig. Questore di Livorno

*** *** ***

Atto di significazione e diffida

Del S.I.U.L.P., Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Stato, in persona del Segretario Provinciale pro tempore, sig. Sergio Marras, assistito ai fini del presente atto dall’Avv. Manfredini e presso il suo studio domiciliato, Livorno, alla Via Fiume n° 40.

Premesso che

1)   In data 17/05/2010 è stata sottoscritto l’accordo decentrato tra l’amministrazione e le OO.SS. della Polizia di Stato firmatarie del nuovo A.N.Q. siglato in data 31.07.2009, stipulato ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell’art. 24 del D.P.R. del 18 giugno 2002, n: 164, che entrava in vigore in data 27 maggio 2010, come da disposizioni impartite con ordinanza del Questore di Livorno in data 25 maggio 2010.

 2)  Detto  accordo sottoscritto in data 17/05/2010, entrato in vigore in data 27 maggio 2011, ha durata fino alla sottoscrizione del prossimo A.N.Q.

 3)  L’art. 5 dell’A.N.Q. disciplina le modalità di verifica sull’attuazione degli accordi decentrati,  indicando che gli stesi vengano convocati con cadenza semestrale. A detto incontro parteciperanno tutte le OO.SS. firmatarie dell’accrdo stesso, ed il questore di Livorno titolare dell’Ufficio entro 10 giorni prima dell’incontro, invia alle OO. SS. Un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica mettendo la documentazione a disposizione delle OO.SS. garantendo il diritto di acesso ai sensi della L. 241/1990.

4)  Il comma 4 dispone che dell’esito della verifica sia redatto contestuale verbale dal quale risultino le posizioni delle OO.SS, e consegnandone copia alle OO.SS. partecipanti alla riunione.

5)  l’art. 20 dell’A.N.Q. al comma 7 indica che, l’Amministrazione in occasione della verifica semestrale di cui all’art. 5 dell’A.N.Q., comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire intro l’anno successivo.

6)  il comma 5 indica che, nel caso di inadempienze accertate nell’ambito della verifica, i titolari degli Uffici di cui al comma 1, provvedono, entro 10 giorni dall’incontro ad informare le segreterie Provinciali delle misure adottate per il ripristino degli accordi sottoscritti.

Considerato che

1) in data 7 marzo 2011, ha avuto inizio la riunione della verifica semestrale di cui all’art. 5 dell’AN.Q., proseguita in data 21 marzo e terminata in data 28 marzo 2011, nella quale veniva evidenziato che, che il responsabile dell’Ufficio,  aveva trasmesso alle OO.SS., dei dati incoerenti ed incompleti, relativi agli art. 2,3,4,5,6 e 7, dell’accordo decentrato siglato tra il Questore di Livorno e le OO.SS. in data 17/05/2010.

Vista

1) lamancanza dei daticompleti di cuiall’art. 2, relativi ai tempi e alle modalità per l’addestramento e l’aggiornamento professionale, nonché la totale assenza del  registro ove ogni Ufficio annota le fasi di aggiornamento del personale.

2) la mancanza dei dati relativi all’art. 3 relativi ai criteri di verifica della Qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci.

3) la completa indifferenza in riferimento all’art 4, relativo ai criteri delle attività di protezione e di benessere del personale, con particolare riferimento ai criteri stabiliti, nel medesimo articolo, alla movimentazione interna del personale.

4) la mancanza dei dati relativi all’art. 5, relative alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

5) la mancanza dei dati relativi all’art. 6, sulla gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5,  lettera a) , dell’art. 24, del D.P.R. 164/2002, che, pur essendo regolati dalla normativa prevista dagli artt. 11 e 18 dell’A.N.Q., in riferimento agli istituti previsti della reperibilità e cambio turno, necessitano della trasmissione dei dati relativi.

6) la mancanza dei dati relativi all’art. 7, sui criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell’art. 12 dell’A.N.Q..

letto

1)  l’art. 8 dell’accordo decentrato che stabilisce le procedure di verifica, e che, nel caso di inadempienze accertate nell’ambito della verifica, l’amministrazione provvede, entro e non oltre 10 giorni dall’incontro, ad informare le segreterie Provinciali delle OO.SS. delle misure da adottare per il ripristino del rispetto degli accordi sottoscritti.

Visto che

1)le procedure di verifica di cui all’art. 8, in linea con quanto previsto dall’art. 27 dell’A.N.Q., costituiscono nel caso di inosservanza violazione contrattuale.

Tutto ciò premesso e considerato

 il S.I.U.L.P., in persona del Segretario provinciale pro temporedi Livorno, come in atti assistito e domiciliato,

FORMALMENTE DIFFIDA

il sig. Questore di Livorno dal provvedere a porre in essere tutti gli atti e comportamenti ritenuti idonei e necessari affinché vengano rispettati tutte le modalità previste dall’accordo decentrato di Livorno.

PREAVVERTE

Che in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti, in ragione della violazione dei diritti e delle prerogative degli iscritti alla scrivente O.S. e del personale tutto adìrà in proprio ed assisterà i colleghi ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la piena e completa applicazione di quelli che sono gli accordi sottoscritti.

Livorno, 13.09.2011

 F.to Il Segretario Provinciale del S.I.U.L.P. della Provincia di Livorno

Sergio MARRAS

Per assistenza F.to.  Avv.  Manfredini 

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