A causa di tutta una serie di incongruenze che riguardano l'organizzazione dei servizi, la viziata interpretazione dell'accordo nazionale quadro ed altro, il SIULP di Livorno diffida il Questore.

 

Spett.le sig. Questore di Livorno

*** *** ***

Atto di significazione e diffida

Del S.I.U.L.P., Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Stato, in persona del Segretario Provinciale pro tempore, sig. Sergio Marras, assistito ai fini del presente atto dall’Avv. Massimo Manfredini e presso il suo studio domiciliato, Livorno, alla Via Grande n°136.

Premesso che

1) In data 31/05/2010, modificato a seguito di esame congiunto con le OO. SS. in data 23 e 26 giugno 2010, il Questore della Provincia di Livorno  con apposita ordinanza emanava l’informazione preventiva disciplinata dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, con la quale si provvede, nell’ambito delle articolazioni previste dall’Accordo Nazionale Quadro ad inquadrare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio.

2) l’art.7 dell’A.N.Q. distingue l’orario di servizio e l’orario di lavoro.

3) L’art. 7 dell’A.N.Q., al comma 1°, recita che l’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l’efficienza delle strutture  degli Uffici ed il comma 2 dispone che,  le tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli stessi deve essere coerente e finalizzato al tipo di servizio.

4) l’art. 7 al comma 3, distingue la tipologia di orario di lavoro e orario di servizio, indicando che per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. Inoltre sempre il comma 3 indica che la scelta dell’orario di lavoro, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 7 dell’A.N.Q, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.

Considerato che

1) con l’informazione preventiva datata 31.05.2010,  il Questore pro tempore disponeva che i seguenti Uffici della Questura – U.P.G.S.P.: COT, Volanti, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Servizi e centralino telefonico; Commissariati distaccati di Rosignano Solvay, Cecina, Piombino e Portoferraio, effettueranno servizi continuativi interni ed esterni secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 1 dell’AN.Q., articolati in sei turni settimanali, con turni 01/07-07/13-13/19 e 19/01.

2) sempre nella stessa informazione preventiva viene indicato che, tutti gli altri Uffici della Questura e dei Commissariati distaccati  effettueranno servizi non continuativi articolati in sei turni settimanali, tipologia prevista dall’art. 9 comma 1 lettera a1)dell’ A.N.Q., nelle fasce orarie comprese tra le ore 08.00/20.00, con turni 08/14 e  14/20 ovvero in relazione a particolari esigenze di servizio sulla fascia oraria 07.00/19.00, con turni 7/13 e 13/19.

 Vista

1) la verifica semestrale del 31.01.2011, in cui le OO.SS. segnalano al Questore pro tempore  le irregolarità nella gestione del personale disposta dai vari Uffici in quanto,  il lo stesso, viene comandato in servizio in turni non consoni all’informazione preventiva.

2)la disposizione di cui all’art. 19 dell’A.N.Q., che disciplina le modalità del confronto semestrale sulla materia dell’informazione preventiva.

3) la verifica effettuata in data 4 febbraio 2011, in cui emergono diverse valutazioni in riferimento alle materie di informazione preventiva, e che tali valutazioni non sono sottoposte alle valutazioni dell’Amministrazione Centrale.

Accertato

1) che alla data odierna non è stata ancora convocata la riunione di verifica riferita al semestre gennaio/giugno 2011.

2) che l’Ufficio servizi della Questura di Livorno reiteratamente dispone l’impiego in servizi continuativi il personale inquadrato in servizi non continuativi.

letto

1)  l’art. 19 dell’Accordo Nazionale Quadro che stabilisce le procedure di verifica, e lart. 27 dell’A.N.Q., che, nel caso di inadempienze accertate nell’ambito della verifica, l’amministrazione provvede, entro e non oltre 10 giorni dall’incontro, ad informare le segreterie Provinciali delle OO.SS. delle misure da adottare per il ripristino del rispetto degli accordi sottoscritti.

Visto che

1)le l’art. 27 dell’A.N.Q., stabilisce che l’inosservanza alle disposizioni di cui all’A.N.Q., costituiscono violazione contrattuale.

Tutto ciò premesso e considerato

 il S.I.U.L.P., in persona del Segretario provinciale pro temporedi Livorno, come in atti assistito e domiciliato,

FORMALMENTE DIFFIDA

il sig. Questore di Livorno dal provvedere a porre in essere tutti gli atti e comportamenti ritenuti idonei e necessari affinché vengano rispettati tutte le modalità previste dall’accordo decentrato di Livorno.

PREAVVERTE

Che in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti, in ragione della violazione dei diritti e delle prerogative degli iscritti alla scrivente O.S. e del personale tutto adìrà in proprio ed assisterà i colleghi ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la piena e completa applicazione di quelli che sono gli accordi sottoscritti.

Livorno, 20.09.2011

 F.to Il Segretario Provinciale del S.I.U.L.P. della Provincia di Livorno

Sergio MARRAS

Per assistenza F.to.  Avv.  Manfredini 

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