A beneficio delle numerose richieste di chiarimenti che pervengono in ordine alla problematica relativa alla ricezione delle denunce e querele da parte degli Agenti di

P.G. precisiamo che la questione prende le mosse dalla circolare nr. 559/D/005.02/Q/23360 del 31 ottobre 2014 integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it Il Dipartimento della P.S., ha formulato alcune precisazioni in ordine alla fattibilità dell'estensione agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle attività di ricezione di denunce e querele.

Ciò anche per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti da articolazioni territoriali della polizia di Stato. In esito all'approfondimento normativo svolto dalle competenti Articolazioni Centrali, emergerebbe che, se da un lato l’art. 333, co.2 c.p.p. dispone che " ... la denunzia è presentata oralmente o per iscritto ... al p.m. o a un ufficiale di p.g .... ", dall'altro gli articoli 357 e 351 c.p.p. prevedono rispettivamente che i verbali di denuncia e querela vengono redatti dalla "polizia giudiziaria" - senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente.

A supporto delle osservazioni sopra indicate l’Amministrazione cita la sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (in linea con la precedente del 2007), a mente della quale la ricezione dell’atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato.

Si ritiene pertanto valido l’atto ricevuto da un agente di p.g., successivamente trasmesso all’A.G. da un ufficiale di p.g.

Tale indirizzo è stato espresso con la formula “per ogni valutazione correlata a specifiche modalità organizzative interne, peraltro già adottate in alcune realtà territoriali previe intese con le locali Autorità Giudiziarie”.

La posizione del Dipartimento suscita forti peplessità, ed impone una valutazione di merito anche con riferimento alla pertinenza della giurisprudenza richiamata. Per questo motivo ci siamo dichiarati contrari all’impiego degli Agenti in questa pratica.

In primo luogo perché con siffatta procedura vi sarebbe la massificazione nell’impiego di tutte le qualifiche (atteso che l’unico distinguo oggi era dato proprio dalle diverse funzioni attribuite agli Agenti e agli Ufficiali di P.G.), in secondo luogo perché gli Agenti non hanno alcuna formazione in tal senso.

A meno che l’Amministrazione non ritiene ormai inutile il corso di formazione per vice Sovrintendente considerato che la stragrande parte di detto corso è finalizzato proprio a formare i neo Ufficiali di Pg. per la ricezione delle denunce e delle querele. In entrambi i casi vi sarebbe uno stravolgimento dei percorsi formativi finora adottati oltre che una forte esposizione a rischio di censura da parte dell’A.G. nei confronti di chi opera senza avere le basi formative e di conoscenza per poterlo fare.

Tuttavia, a quei colleghi, Agenti di P.G. che ci chiedono se possono rifiutarsi di espletare il servizio eventualmente disposto dall’ufficio, rispondiamo che la disciplina generale sulla sindacabilità dell’ordine non permette di disattendere una disposizione inerente al servizio che, formalmente e sostanzialmente, non integra alcuna ipotesi di reato.

Roma, 28 dicembre 2014              La Segreteria Nazionale

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