Alcune strutture ci hanno segnalato problemi in ordine al contenuto dell’informazione preventiva ricevuta con riferimento agli orari relativi ai servizi di ordine pubblico tuttora materia discutibile.

In Particolare, veniva evidenziato come taluni dirigenti non specificavano, nell’informativa, né le tipologie dei servizi di ordine pubblico né la tipologia da orario applicabile, imitandosi ad un mero riferimento all’ANQ sintetizzato nella formula “turni previsti dagli articoli 8 e 9 dell’A.N.Q.””.

Con circolare nr. 557/RS/557RS/01/113/C/7 del 25 novembre 2014, integralmente visionabile nella sezione ANQ del nostro sito, all’indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha ribadito e confermato quanto già comunicato con la nota n. 557/RS/01/113/E/8/3694 del 19 novembre 2014.

In particolare la circolare prevede che “…con l’informazione preventiva possono essere definiti anche i criteri generali per l’individuazione dei turni previsti dagli art.,. 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, evitando di ricorrere ad un’informazione preventiva per ognuno di essi (circolare esplicativa dell’Accordo, n. 557/RS/01/113/0461 dell’8/3/2010).

Pertanto, una volta definita l’informazione preventiva di carattere generale, nella quale sarà indicato per le tipologie dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (stadio, cortei, concerti, servizio straordinario del controllo del territorio ecc.) se si intenda ricorrere ai turni previsti dall’art. 8 o a quelli previsti dall’art. 9, si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva solo nell’ipotesi in cui sorga la necessità di modificare gli orari già individuati, ovvero di definire gli orari per tipologie di servizio inizialmente non previste, senza dover ricorrere ogni volta ad un’informazione preventiva diversa per ciascun tipo di servizio…… non occorrerà ricorrere alle procedure previste dall’art. 7, comma 6, qualora nell’informazione preventiva di carattere generale sia già contemplato l’orario 18.00/24.00 (pur costituendo lo stesso un orario in deroga), vista la possibilità prevista dall’art. 7, comma 5, dell’anticipo e del posticipo di un’ora”.

Roma, 31 gennaio 2015            La Segreteria Nazionale

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