L’avvio dell’azione disciplinare non può avvenire oltre un anno dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico. Termine, peraltro, già abbastanza dilatato per il fine della sanzione.

Il principio, viene affermato dal Tar Valle d'Aosta con la sentenza n. 19 del 10.04.2014. Detta decisione, pur resa in materia di termini del procedimento disciplinare militare, ha un indubbio valore assertivo in materia disciplinare anche per quel che concerne la Polizia di Stato.

La violazione della norma dell'ordinamento che impone di instaurare il procedimento disciplinare “senza ritardo” viene eccepita e rilevata sulla base del fatto che il comportamento asseritamente non consono ai doveri d'ufficio del ricorrente era già stato rilevato ben oltre un anno prima della contestazione degli addebiti.

Per tali ragioni i giudici amministrativi hanno evidenziato la violazione dell’art. 1398 comma 1 dell’ordinamento militare che dispone, tra l'altro, che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione. Inoltre, l'art. 1397, comma 1, del Codice militare stabilisce che "ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare".

Appare evidente, dunque, secondo il TAR, che i tempi legati all'instaurazione del procedimento, rispetto allo svolgimento dei fatti che ne hanno determinato l'avvio, nel caso in esame, non possono dirsi affatto ravvicinati, anzi apparendo del tutto sproporzionati anche con riguardo alla scarsa complessità degli accadimenti e al loro evolversi, come dimostrato dall'intervento del superiore gerarchico nei confronti del ricorrente (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 16 dicembre 2013, n. 10840).

Ne deriva l'illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio finale in conseguenza dell'eccessivo ritardo con cui il predetto procedimento è stato attivato.

Roma, 31 gennaio 2015               La Segreteria Nazionale

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