Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione al trattamento di missione in forma forfetaria. Per quel che concerne il rimborso forfetario, questo è previsto dal comma 12 dell’art. 13 del D P.R. nr.51/2009 il quale dispone:

“L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio”. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione.

A richiesta è concessa l’anticipazione delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. Al riguardo, la commissione paritetica, nella riunione del 9.4.2008 ha determinato che qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore previste, il dipendente ha comunque diritto alla liquidazione della missione in “forma ordinaria”.

In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.

Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio, l’autorizzazione al trattamento forfetario è condizionata anche all’accertamento dell’esistenza e della disponibilità di strutture dell’ Amministrazione per il vitto e per l’alloggio.

Effettuata tale verifica, qualora sì accerti l’indisponibilità delle strutture dì cui sopra, il dirigente, avrà cura dì individuare il trattamento economico di missione da corrispondere, se quello ordinario con rimborso delle fatture di pernottamenti e pasti o il pagamento della somma forfetaria.

Occorrerà, pertanto, auspicabile un’analisi comparata dei costi della trasferta in relazione alle diverse modalità di liquidazione, per valutare quale sia la più conveniente in conformità alle politiche dì bilancio finalizzate al contenimento ed alla riqualificazione della spesa pubblica.

Le scelte effettuate dai dirigenti, in materia di gestione delle risorse finanziarie, rientrano nella loro competenza ed autonomia e sono soggette a tutte le responsabilità connesse all’incarico, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, m. 165.

Ci si chiede se sia atto dovuto per l’Amministrazione l’accoglimento della richiesta di trattamento forfettario con relativo anticipo nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti di legge. Al riguardo occorre rammentare che l’Articolo 7 DPR 18 giugno 2002, nr. 164 al comma 9 prevedeva “L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione”. Successivamente, l’Articolo 13 D.P.R. 16 aprile 2009 , nr. 51 ha sostituito l’espressione “può autorizzare” con la più perentoria “autorizza”.

Il mutamento letterale sembrerebbe imporre all’Amministrazione un sorta di obbligo a corrispondere il trattamento forfettario ove vi sia una richiesta in tal senso.

Tuttavia, al riguardo, il Dipartimento della P.S. con la circolare 333- A/9807.B.7/100079-2009 del 31 dicembre 2009 si è precipitato a precisare che (cfr pag. 9) il nuovo testo, nel riprodurre la previgente disposizione, recherebbe delle modifiche meramente terminologiche che sostanzialmente non comportano mutamenti di prassi, significando semplicemente che il trattamento forfettario deve essere preventivamente autorizzato.

Per quel che concerne l’anticipazione, si ritiene che in caso di autorizzazione al regime forfetario, l’Amministrazione abbia l’obbligo, di corrispondere l’anticipo del 90 per cento della somma forfetariamente dovuta ai sensi dell’articolo 13 comma 12 del D.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51.

Con la circolare 333-G/II.2624.02/aagg83 del 26 marzo 2013, sono state diramate direttive in ordine alle modalità applicative della corresponsione dell’anticipo di rimborso forfetario per le missioni in territorio nazionale del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento al regime tributario da applicare.

In riferimento al rimborso forfetario ridotto - art. 6, comma 11, DPR nr. 170 dell’11 settembre 2007, per quel che concerne la franchigia giornaliera con- cernente il rimborso forfetario, pari ad € 46,48, l’Amministrazione ha precisato che la quota esente va portata in detrazione anche all’importo pari ad € 50,00, corrisposto come rimborso forfetario, nel caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore. Inoltre, poiché la normativa vigente (art.13, comma 12, DPR m. 51 del 16 aprile 2009), prevede che venga corrisposto un acconto pari al 90% del rimborso forfetario, a titolo di anticipo del rimborso forfetario, la direttiva raccomanda agli Uffici Amministrativi Contabili di elargire gli anticipi di missione al netto delle ritenute a carico del dipendente, al fine di evitare la formazione di debiti a carico degli stessi, con l’ulteriore iter burocratico di restituzione di anticipazioni superiori al dovuto, allo scopo di semplificare l’azione amministrativa e ridurre i tempi di liquidazione e pagamento degli emolumenti accessori.

Roma, 14 febbraio 2015               La Segreteria Nazionale

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