Si riporta il testo della nota inviata in data 5 febbraio 2015 al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. rispetto ad una problematica che riveste grande interesse nella periferia.

“Con una certa frequenza si ripropongono sul territorio questioni legate all’individuazione della figura legittimata alla supplenza nella direzione dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica, nei casi di assenza od impedimento del Dirigente che, in questo tipo di ufficio, è sempre un Funzionario del ruolo ordinario.

L’argomento appare non di poco conto ove si consideri che in più di un ufficio (Questure, Zone Tlc, Autocentri, Reparti di Polizia Stradale) è presente una forte commistione fra personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge attività di polizia e personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico scientifica o tecnica.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, esprimendosi sul tema, in una nota dell’8/7/2011, dopo una disamina degli artt. 5, 6, 7 del dpr 782/1985, concludeva che nello specifico caso prospettato la direzione del gabinetto regionale di polizia scientifica, in assenza del titolare o di altro dirigente designato a scavalco, potesse essere assunta da un direttore tecnico capo chimico presente in organico dell’ufficio interessato.

Detta conclusione, tuttavia, suscita più di una perplessità poiché, ove si accedesse alla stessa si dovrebbe inferirne, per via diretta, che in un compartimento di polizia stradale, in assenza del dirigente, ove fosse presente un funzionario dei ruoli tecnici più elevato in grado rispetto a quelli del ruolo “ordinario “ (n. relazione alla tabella B allegata al D.P.R. 337/1982, così come sostituita dall’art 9 c 2 d.to l.vo 12/5/1995 nr 97) la direzione dell’ufficio dovrebbe essere a lui affidata e, al contrario, in assenza del direttore dell’autocentro (posto di funzione attribuito ad un dirigente tecnico del ruolo degli ingegneri) ove fosse presente nell’ufficio un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato più elevato in grado, secondo la citata tabella, pur in presenza di personale “ tecnico “.

Esasperando il concetto, in assenza contemporanea e per lungo tempo di tutti i Dirigenti dei compartimenti di polizia stradale, ed in presenza di funzionari “tecnici“ con qualifica più elevata rispetto a quelli dei ruoli ordinari, ai funzionari “tecnici” andrebbe affidata la direzione dei citati uffici e viceversa se fossero assenti e per lungo tempo e contemporaneamente i direttori degli autocentri.

Per dette ragioni la tesi esplicitata dalla Direzione Centrale Risorse Umane appare non convincente e meritevole di una verifica da operare attraverso un diverso percorso ricostruttivo.

Le funzioni svolte dalla polizia scientifica non appaiono di dubbia collocazione: si tratta di attività di polizia in senso stretto e sono l’evoluzione tecnologica di funzioni svolte 100 anni fa con metodi diversi.

La direzione del servizio è affidata ad un dirigente superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività di polizia così come a primi dirigenti ed a funzionari direttivi del predetto personale è affidata la direzione dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica (art 7 D.M. 11/9/2002).

Anche la collocazione, prevista dall’art 2 comma 1 lettera b punto 4 del D.P.R. 22/3/2001 nr 208 dei gabinetti di polizia scientifica fra gli “ uffici, centri ed istituti con funzioni strumentali e di supporto“ appare più un espediente classificatorio che contenutistico. Sotto il profilo della “sostituibilità“ appaiono rilevanti le indicazioni contenute negli artt. 2 (funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti) comma 2 e 30 (funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti tecnici) comma 4 del D.Lgs 5/10/2000 nr 334 .

Il citato art. 2 comma 2 recita “Essi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione degli uffici e reparti in caso di assenza o impedimento“, mentre il citato comma 4, dell’art. 30 recita “essi sostituiscono i dirigenti (tecnici, come si evince dal contesto e dalla rubrica della norma) nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici in caso di assenza od impedimento”.

Nei due articoli sembra essere presente una forma di “tipizzazione“ in materia di sostituzione dei funzionari e ciò in funzione dell’attività svolta dall’ufficio che rimane assorbente e questo appare sicuramente più convincente rispetto alle ricostruzioni svolte dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Appare dunque risolvibile la questione della sostituibilità in funzione dell’attività svolta dall’ufficio: se di polizia, dall’appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività di polizia più elevato in grado (anche in presenza di funzionari dei ruoli tecnici con qualifica più elevata), se tecnica all’appartenente ai ruoli “tecnici“ più elevato in grado (anche in presenza di funzionari del ruolo ordinario).

In buona sostanza appare rilevante, ad avviso di chi scrive, la collocazione delle norme in stretto collegamento con l’elemento legato alla funzione tipica individuata per il ruolo tecnico.

Un ragionamento diverso introdurrebbe delle criticità logiche anche in quei settori, come ad es. le Questure, dove pur essendoci una precisa individuazione della sede della funzione vicaria, potrebbero sorgere problemi in caso di concomitante assenza del questore e del suo vicario, in una situazione che registri la presenza di un funzionario dei ruoli tecnici come soggetto avente la maggiore anzianità.

Attesa la specificità della materia, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo della funzionalità degli uffici l’esigenza di evitare incertezze e disfunzioni gestionali, si confida in un cortese urgente riscontro.

Va da se che, in caso di non condivisione di quanto esposto, suffragato tra l’altro dalla norma contenuta nel D.Lgs 334/2000, si rende necessario un incontro per ribattere il tema attese le complicazioni che si potrebbero generare.

Con viva cordialità”.

Roma, 14 febbraio 2015               La Segreteria Nazionale

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