Ci pervengono richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di ingresso, come Agente, nella Polizia di Stato, senza il passaggio dal servizio nelle Forze Armate.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera l)) la modifica del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) introducendo i commi 7-bis e 7-ter all'art. 2199 - Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. Di seguito ne riportiamo il contenuto:–

(comma 7-bis). A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

(7-ter.) Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno. Pertanto, dal prossimo anno 2016 gli eventuali concorsi per Agente di Polizia saranno banditi nei limiti delle percentuali anzidette.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in merito ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato, occorre ribadire che la normativa vigente in materia e cioè il Decreto del Ministro dell'Interno 6 aprile 1999, n. 115, allo stato attuale, non è stata modificata. Pertanto, il limite previsto per la partecipazione al concorso di Agente della Polizia di Stato è rimasto a 30 anni.

Infatti, per completezza di informazione, occorre far presente che lo schema di decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2013 concernente il regolamento recante norma per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, volto a rivisitare la disciplina del decreto n. 115 attraverso la riduzione degli attuali limiti di età, grazie al parere contrario espresso dal Sindacato è stato bloccato.

Il servizio prestato nelle Forze Armate, come VFP1 o VFP4, non concorre ai fini dell'innalzamento dei limiti di età.

Per quel che concerne infine o svolgimento dei corsi e la nomina ad Agente della Polizia di Stato, ricordiamo che Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 recante: «misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile, all’’Art. 2-ter intitolato “disposizioni relative al corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato”, ha introdotto una modifica della disciplina organica a regime, dei corsi di formazione per allievi agenti, prevedendo che la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia.

Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati, dopodiché prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

Roma, 21 marzo 2015                La Segreteria Nazionale

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