E’ ben noto come con la riforma Monti-Fornero di fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia stato esteso il sistema contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema retributivo.

Tuttavia, il cumulo del beneficio del retributivo in vigore a tutto il 2011, con l’applicazione di 5 volte l’ultimo montante retributivo e la valorizzazione delle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessazione, aveva comportato un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle regole di calcolo previgenti la riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori che al 2011 potevano vantare anzianità contributive molto elevate.

L’ultima legge di stabilità è intervenuta per mettere un limite a questo istituto, prevedendo che «in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della riforma. Infatti, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1 comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa (superamento dell’80% della base contributiva, come limite massimo dell’anzianità contributiva).

Al riguardo, su nostra sollecitazione, per una autentica interpretazione della norma, l’Inps, con la circolare 74/2015 pubblicata il 10 aprile 2015, ha esplicitando la portata del comma 707 dell’articolo unico della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In base alla circolare 74, l’istituto di previdenza dovrà ora effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso. Gli interessati, destinatari della norma, sono i lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo pro-rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.

L'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo:

• in primo luogo si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012);

• in secondo luogo, poi, bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.

L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello da mettere in pagamento. In pratica se il valore dell'assegno, determinato con le regole attuali, sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere corrisposto il trattamento determinato con il secondo sistema di calcolo.

Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (80%).

L’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione".

In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione. E verrà quindi meno il limite massimo dell'80,00% della Base pensionabile, con il risultato che il periodo necessario alla riscossione della pensione resterà computando l’1,80% per dirigenti o dipendenti assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o il 2,00% per il restante personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS.

Il doppio calcolo ha effetto retroattivo nel senso che si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto, tuttavia, dal 2015.

I pensionati che sono usciti nel periodo 2012-2014 , se il valore dell'assegno della pensione determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo. I risparmi che potranno derivare da questo nuovo metodo, dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto

In breve, a scopo riassuntivo, si possono formulare le seguenti considerazioni :

1. I destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo.

2. Questi, con la riforma Fornero, si sono visti applicare, per le anzianità maturate dopo il 31/12/2011, il sistema contributivo pro-rata che gli consentiva di incrementare l’assegno pensionistico, qualora già maturato il massimo della pensione ovvero l’80,00% della base pensionabile del sistema retributivo.

3. Per il suddetto personale della Polizia di stato, il passaggio al sistema contributivo dall’1/1/2012 oltre a consentire l’incremento di cui al punto 2 ( parte contributiva pro-rata) ha visto applicarsi il beneficio di cui all’articolo 3 comma 7 del D.L.vo 165/1997 (c.d. moltiplicatore qualora cessato per limiti di età).

4. L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ma con effetto dalla stessa data (2015). Ciò premesso gi effetti della modifica legislativa ultima sono i seguenti:

a) La norma prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici: • il trattamento in vigore con il pro-rata • il trattamento che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo) comprensivo della valorizzazione di tutti i periodi lavorati

b) Il trattamento di cui al punto 1 non può essere superiore al punto 2

c) Nelle ipotesi in cui al 31/12/2011 non si fosse maturata l’anzianità massima, ovvero l’80,00%, della base pensionabile la norma consente di maturare l’aliquota fino alla data di cessazione anche oltre il massimo dell’80,00%.

Esempio se al 31/12/2011 un soggetto ha maturato l’80,00% della base pensionabile ed è cessato al 31/12/2012, la norma gli consente di calcolare sul trattamento la parte di aliquota di rendimento per ogni anno di servizio fino alla cessazione, (1,80% dirigenti o dipendenti assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o del 2,00% per il restante personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS ), e pertanto l'aliquota di pensionabilità si incrementerà anno per anno sino al momento della cessazione dal servizio (1,80%o 2,00% per ciascun ulteriore anno di permanenza in servizio).

Alla fine, rispetto al trattamento spettante in base alla legge Foriero, verrà liquidato il trattamento meno favorevole.

Effetti particolari per Polizia di Stato

1. La norma comporta che con effetto dal 2015 anche per i trattamenti in vigore, il c.d. moltiplicatore non avrà effetti laddove il calcolo retributivo sia inferiore al calcolo pro-rata e pertanto occorrerà applicare sui trattamenti i benefici della previgente normativa ( del sistema retributivo):

a) per i Dirigenti Generali si farà il confronto tra la pensione in godimento con il pro rata compreso il moltiplicatore, con il trattamento da determinare con il sistema retributivo integrando l’aliquota di pensionabilità fino alla data di cessazione. Si liquiderà il trattamento meno favorevole;

b) per Direttivi e Dirigenti già in servizio al 25/6/1982: si farà il confronto tra la pensione in godimento con il pro- rata compreso il cd moltiplicatore e il coefficiente dei 65 anni, con il trattamento da determinare con il sistema retributivo ( + 4 scatti ). Si liquiderà il trattamento meno favorevole;

c) per il restante personale e Dirigenti e Direttivi assunti dopo 25/6/1982 ( appartenenti al sistema retributivo) si opererà la comparazione e si liquiderà il trattamento più basso tra l’eventuale incremento fino all’aliquota di rendimento fino alla data di cessazione e quello in godimento con il sistema contributo pro-rata + eventualmente il cd. moltiplicatore applicato se cessato per limiti di età e si liquiderà il trattamento meno favorevole.

Lo stesso sistema verrà applicato per coloro che cesseranno dal 2015. (Comparazione dei due trattamenti con i due sistemi e con i relativi benefici applicabili alle qualifiche, anche in questi casi i liquiderà il trattamento meno favorevole).

Nell’apposita sezione del nostro sito sono visionabili la circolare del Dipartimento della P.S. n. 333/h/g/55 del 20/04/2015 e la circolare inps n. 74 del 10/aprile/2015.

Roma, 26 aprile 2015              La Segreteria Nazionale

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 347 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline