Nella mattinata del 28 aprile u.s., si è tenuta un’ulteriore riunione del Tavolo tecnico di lavoro sullo schema di regolamento ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 81/2008. Nel corso dell’incontro è stata completata la disamina della bozza di regolamento con riferimento alle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e precedentemente trasmesse all’Amministrazione.

Al di là della formale rappresentazione della volontà di operare alcune modifiche è apparsa chiara e manifesta la volontà dell’Amministrazione di confermare una impostazione sostanzialmente insoddisfacente. Invero, nonostante lo spirito costruttivo e la qualità dei contributi e spunti di riflessione fornite dalle OO.SS. la possibilità di pervenire a significativi miglioramenti del testo proposto, appare frustrata dal nodo problematico rappresentato dall’art. 2 dello schema di decreto, con cui si disciplina l’individuazione del datore di lavoro.

Al riguardo, già nella precedente riunione tutte le OO.SS. presenti avevano sottolineato la necessità di definire ed individuare la figura del datore di lavoro in stretta adesione al disposto dell’art. 2, co. 1, lett b) del d.lgs. n. 81/2008, in modo da garantire ai lavoratori effettiva tutela, attraverso il riferimento ad un contesto che prevedesse una precisa imputazione delle responsabilità ed il concreto potere di intervenire a tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Su questo aspetto strategico, tuttavia, non si è registrato alcuna sostanziale apertura da parte dell’Amministrazione.

Ciononostante, le OO.SS. hanno rappresentato tutte le ulteriori criticità presenti nel documento all’esame con riferimento alle previsioni relative al servizio di prevenzione e protezione, all’attività ed agli organismi di vigilanza, significando che l’esigenza, manifestata dall’Amministrazione, di addivenire alla rapida approvazione dell’atteso regolamento attuativo deve coniugarsi con quella di predisporre un testo adeguato e conforme alle previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 81/2008 ed ai principi che lo hanno ispirato.

In questo senso è pregiudiziale anche l’individuazione dei luoghi di lavoro, in funzione della nostra specificità e della molteplicità di strumenti e mezzi utilizzati. Diversamente, si profilerebbe il rischio di un contenzioso, a livello territoriale, con conseguenze imprevedibili.

Detta prospettiva può essere scongiurata solo attraverso un regolamento che valorizzi le responsabilità stabilite dalla legge, evitando formulazioni che lungi dal contribuire alla chiara individuazione delle funzioni previste per legge comporta la ingiustificata esposizione di soggetti privi di quelle prerogative che la legge individua a garanzia dell’interesse protetto che è quello della tutela della sicurezza del lavoratore.

Pertanto, attese le resistenze rilevate in sede di confronto tecnico, si attende il richiesto incontro a livello politico per verificare gli spazi realmente esistenti per una rimodulazione del testo del provvedimento.

L’eventuale persistenza di un atteggiamento intransigente da parte dell’Amministrazione costringerebbe le scriventi OO.SS. ad intraprendere ogni utile iniziativa di protesta e autotutela, costituendo espressione della chiara volontà di non voler predisporre un sistema concretamente finalizzato alla tutela della salute e sicurezza sui luogo di lavoro.

Roma, 30 aprile 2015              La Segreteria Nazionale

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