Dopo anni di battaglie in ambito istituzionale e giudiziale, il Siulp e lo Studio Legale Associato Guerra – che da tempo assiste gli iscritti al Siulp – hanno ottenuto per i dipendenti in servizio, una nuova, importante tutela.

Il personale di Polizia in attività potrà ora ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto a (futura) pensione privilegiata, con straordinari vantaggi.

La Corte dei Conti, infatti, contrariamente al TAR e al Consiglio di Stato, può riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e l’eziologia di infermità e lesioni, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.

Il ricorso alla Corte dei Conti, inoltre, non ha termini di scadenza: può essere presentato in qualsiasi momento.

Grazie sempre al Siulp e allo Studio Guerra oggi i colleghi hanno la possibilità di impugnare e, quasi sicuramente ribaltare i dinieghi della Commissione per la pensione privilegiata che, come noto, oggi delibera negativamente per oltre il 90% dei casi.

Per approfondire: http://www.avvocatoguerra.it/ e la convenzione SIULP

In accoglimento delle richieste formulate dallo Studio Legale Associato Guerra, la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana con sentenza n. 120/2015 ha confermato che, sulla causa di servizio, la Corte dei Conti va ritenuta competente anche per il personale in attività.

Una sentenza, questa, che dopo l’ordinanza n. 4325 della Corte di Cassazione del febbraio 2014 dimostra quanto il lavoro congiunto e costruttivo di avvocati e magistratura possa contribuire all’evoluzione del diritto.

Ma che, soprattutto, dà a moltissimi dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio maggiori possibilità di vedere riconosciuta la dipendenza di malattie e infortuni dalle mansioni lavorative assegnate, con tutti i benefici che ne derivano.

Che cosa cambia

Come molti sanno, l’accertamento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) è unico, definitivo e vincolante. In altre parole, se il Comitato non riconosce la dipendenza dell’infermità o lesione dai fatti di servizio, l’interessato si vedrà negare non solo l’equo indennizzo, ma anche la pensione privilegiata (per la cosiddetta unicità d’accertamento) e ogni altro beneficio connesso.

Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.

Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Quali sono i vantaggi

La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.

Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.

Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti, è consigliabile:

  1. formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
  2. in caso di decreto negativo di dipendenza già ricevuto, inoltrare altra domanda all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo specificamente l’estensione della pronuncia sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:

a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;

b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;

c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73). d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.  

La sentenza

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