Si riporta il testo della circolare nr. 333A/9807.D.7.2/ 2455 del 9 aprile 2015: “In riferimento alla precedente circolare riguardante l'oggetto, n. 333- A/9807.D.7.2/2l65/2013 del 4 aprile 2013, si comunica che la Commissione costituita con decreto del 14 novembre 2014 è stata incaricata di individuare compiutamente. la categoria di destinatari .del beneficio su indicato conseguente all'impiego del personale della Polizia di Stato in contesti non necessariamente circoscritti all'attività dei Nuclei Artificieri.
Il suddetto organo collegiale, esaminati gli atti acquisiti, ha deliberato di superare i limiti imposti dalla precedente direttiva, prevedendo di corrispondere a tutto il personale della Polizia di Stato (a prescindete dall'Ufficio nel quale presta servizio), che sia effettivamente impiegato in mansioni che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radiologiche comportanti il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Tale personale dovrà essere classificato come esposto al detto rischio, dall’Esperto Qualificato ex art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, e successive modificazioni, incaricato dall'Ufficio di appartenenza. Al fine della concessione dell'indennità in parola, il responsabile del nucleo artificieri dovrà produrre mensilmente all'Ufficio amministrativo contabile del Reparto di appartenenza un'apposita dichiarazione convalidata dal Dirigente dal quale il nucleo dipende, che attesti l'effettivo utilizzo, con carattere di ordinarietà, dei predetti apparecchi radiologici portatili da parte del personale artificiere interessato.
Tale indennità dovrà essere segnalata sulla piattaforma NoiPa, indicando il codice ”sottocompenso E2A3” e finanziata sul capitolo 2501 piano gestionale 9. Si fa presente, inoltre, che l'attribuzione dello spedale compenso potrà avvenire a partire dal14 gennaio 2015, data della deliberazione sopra richiamata e che lo stesso non potrà essere 11ttribuito, per effetto. di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 147/90, al personale dirigente della Polizia di Stato.
Si richiama l'attenzione, inoltre, sul divieto di cumulo dell'indennità di rischio da radiazioni con l'indennità di rischio disciplinata dal D.P.R 5 maggio 1975, n. 146 e con le altre eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso o per profilassi, come esplicitamente stabilito dall'art . 7, comma 4, del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.”
La circolare è integralmente consultabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it
Roma, 30 maggio 2015 La Segreteria Nazionale