Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali sul riconoscimento dell’indennità supplementare nel trattamento economico di missione.

A seguito di segnalazioni ricevute da alcune nostre strutture territoriali riteniamo necessario sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione la questione relativa al trattamento economico di missione con particolare riguardo al riconoscimento dell’indennità supplementare che, ai sensi dell’art. 14 della L. 18 dicembre 1973, compete in misura del 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia o altri mezzi terrestri, e del 5% del costo del biglietto medesimo se il viaggio è compiuto in aereo.

Il problema si pone in quanto, come noto, il prezzo del biglietto aereo si compone di una serie di voci che ne incrementano in modo significativo il costo. Alla tariffa base si affiancano infatti, tra l’altro, le tasse aeroportuali, il supplemento carburante, le spese per la sicurezza ed eventuali diritti d’agenzia.

È quindi evidente che la differenza tra l’importo al netto delle voci supplementari ed il costo finale comprensivo delle menzionate spese accessorie, può essere pari anche a svariate centinaia di euro e che, di conseguenza la liquidazione del trattamento di missione risulta sensibilmente diversa a seconda che il 5% di indennità supplementare sia calcolato sulla tariffa base o sul prezzo comprensivo di tasse e diritti.

Orbene, a livello nazionale non si riscontra unicità di indirizzo in ordine ai criteri di calcolo dell’indennità in oggetto. Al riguardo, alcuni uffici si sono orientati nel senso di garantire al dipendente il trattamento più favorevole mentre altri, invece, calcolano l’indennità supplementare del 5% sulla tariffa base.

Nel sottolineare l’esigenza di avere una direttiva univoca, generalmente applicabile a tutti gli uffici della Polizia di Stato, non si può fare a meno di segnalare la circostanza che la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con nota del 1.10.2008 (che per ogni buon conto si allega), ha risolto la questione aderendo alla interpretazione più favorevole al personale e riconoscendo a tutto il personale militare, senza alcuna eccezione, il calcolo dell’indennità supplementare ex art. 14 L. 836/1973, sulla base dell’intero costo del biglietto.

Sarà, inoltre, gradito conoscere l’orientamento dell’Amministrazione anche in ordine ad un ulteriore problema che si verifica nei casi di invio in missione all’estero, allorquando il servizio preveda più scali aeroportuali. Anche in questo caso, registriamo differenze applicative della disciplina delle missioni a livello territoriale.

Invero, alcuni uffici liquidano la missione prendendo a riferimento lo Stato estero per il quale si prevede la diaria giornaliera minore, anche nel caso in cui in tale paese sia stato effettuato un mero scalo tecnico. In altre realtà, invece, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il paese straniero per il quale si prevede il trattamento più favorevole.

Tanto si rappresenta affinché l’Amministrazione si adoperi di eliminare, al più presto, disparità di trattamento tanto irragionevoli quanto penalizzanti non solo all’interno della Polizia di Stato ma anche rispetto ai colleghi delle Forze di Polizia a status militare.”

Roma, 6 giugno 2015              La Segreteria Nazionale

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