Riportiamo il testo della nota inviata lo scorso 5 giugno resasi necessaria alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dalle strutture provinciali nel territorio e della successiva risposta del Dipartimento della P.S..

Nota SIULP “A seguito di segnalazioni ricevute da alcune nostre strutture territoriali riteniamo necessario sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione la questione relativa al trattamento economico di missione con particolare riguardo al riconoscimento dell’indennità supplementare che, ai sensi dell’art. 14 della L. 18 dicembre 1973, compete in misura del 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia o altri mezzi terrestri, e del 5% del costo del biglietto medesimo se il viaggio è compiuto in aereo. Il problema si pone in quanto, come noto, il prezzo del biglietto aereo si compone di una serie di voci che ne incrementano in modo significativo il costo.

Alla tariffa base si affiancano infatti, tra l’altro, le tasse aeroportuali, il supplemento carburante, le spese per la sicurezza ed eventuali diritti d’agenzia. È quindi evidente che la differenza tra l’importo al netto delle voci supplementari ed il costo finale comprensivo delle menzionate spese accessorie, può essere pari anche a svariate centinaia di euro e che, di conseguenza la liquidazione del trattamento di missione risulta sensibilmente diversa a seconda che il 5% di indennità supplementare sia calcolato sulla tariffa base o sul prezzo comprensivo di tasse e diritti. Orbene, a livello nazionale non si riscontra unicità di indirizzo in ordine ai criteri di calcolo dell’indennità in oggetto.

Al riguardo, alcuni uffici si sono orientati nel senso di garantire al dipendente il trattamento più favorevole mentre altri, invece, calcolano l’indennità supplementare del 5% sulla tariffa base. Nel sottolineare l’esigenza di avere una direttiva univoca, generalmente applicabile a tutti gli uffici della Polizia di Stato, non si può fare a meno di segnalare la circostanza che la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con nota del 1.10.2008 (che per ogni buon conto si allega), ha risolto la questione aderendo alla interpretazione più favorevole al personale e riconoscendo a tutto il personale militare, senza alcuna eccezione, il calcolo dell’indennità supplementare ex art. 14 L. 836/1973, sulla base dell’intero costo del biglietto.

Sarà, inoltre, gradito conoscere l’orientamento dell’Amministrazione anche in ordine ad un ulteriore problema che si verifica nei casi di invio in missione all’estero, allorquando il servizio preveda più scali aeroportuali. Anche in questo caso, registriamo differenze applicative della disciplina delle missioni a livello territoriale.

Invero, alcuni uffici liquidano la missione prendendo a riferimento lo Stato estero per il quale si prevede la diaria giornaliera minore, anche nel caso in cui in tale paese sia stato effettuato un mero scalo tecnico.

In altre realtà, invece, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il paese straniero per il quale si prevede il trattamento più favorevole. Tanto si rappresenta affinché l’Amministrazione si adoperi di eliminare, al più presto, disparità di trattamento tanto irragionevoli quanto penalizzanti non solo all’interno della Polizia di Stato ma anche rispetto ai colleghi delle Forze di Polizia a status militare.           

Risposta dell’Ufficio Relazioni Sindacali del 29 settembre.

“Si fa riferimento alla nota n. 4.3/ic/672/2015 del 5 giugno scorso, con la quale codesta O.S. ha rappresentato che gli Uffici liquidatori, in sede di attribuzione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i viaggi relativi sia a missioni nel territorio nazionale che all'estero, applicano la norma in maniera disomogenea.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che l'indennità in questione, pari al 10% se il viaggio è compiuto in ferrovia ed al 5% se compiuto in aereo, deve essere calcolata sul costo del biglietto a tariffa intera, comprensivo della tariffa base, delle tasse e dei diritti, con esclusione però di quelli spettanti all'Agenzia di viaggio.

La questione è stata disciplinata dal Regolamento CEE n. l008/2008 (nota ADICONSUM), laddove è - precisato che un biglietto aereo si rimborsa unitamente alle tasse aeree, poiché quest'ultime compongono il costo del biglietto stesso e quindi, in via analogica, anche l'indennità supplementare deve essere calcolata applicando lo stesso principio.

In ordine alla seconda problematica segnalata, avente per oggetto specificatamente il trattamento economico di missione all'estero, si precisa che questa Amministrazione non ha mai diramato istruzioni in merito al trattamento economico spettante agli Operatori di Polizia, in caso di Scali aeroportuali.

Si ritiene, quindi, che gli Uffici liquidatori abbiano corrisposto le diarie all'estero prendendo a riferimento il Paese in cui è stato effettuato lo scalo tecnico, in maniera autonoma ed arbitraria.

Si sottolinea, infatti, che uno "scalo tecnico" è da considerarsi meramente strumentale ai fini del completamento del viaggio e, quindi, non riconducibile ad un'esigenza di servizio.

Ne consegue che, in tale casistica. agli Operatori di Polizia spetterà la diaria del Paese indicato nel relativo D.M. d'incarico. Quando, invece, per esigenze di servizio gli Operatori di Polizia si recano nell'ambito della stessa giornata in 2 Paesi diversi, risultanti nel relativo D.M. d'incarico, agli stessi spetterà la diaria più favorevole prevista per quei 2 paesi.”

Entrambi i documenti sono visionabili sul nostro sito www.siulp.it

Roma, 3 ottobre 2015                 La Segreteria Nazionale

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