Con circolare n. 559/A/2/764.M.5.6 del 28 settembre scorso la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha già reso noto l'avvenuta formalizzazione del decreto interministeriale a firma del Ministro dell'Interno di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua - in attuazione delle disposizioni dell'art. 13, c. 3 del d.P.R. 18 giugno 2002 n.164 - i destinatari dell'indennità di comando "terrestre".
Con la successiva circolare 333-G.03.Comando terrestre.2015 del 5 novembre 2015 Il servizio TEP e spese varie del Dipartimento della P.S. ha diramato le istruzioni amministrativo contabili per l'attribuzione del compenso agli aventi titolo.
Premesso che entrambe le circolari sono visionabili nell’apposita sezione del nostro sito si forniscono di seguito le specificazione relative all’applicazione dell’istituto.
1) Soggetti beneficiari - L'art.1 del predetto decreto interministeriale individua quali destinatari dell'indennità il personale della Polizia di Stato responsabile di uffici con funzioni finali di cui all' art. 2 c. 1, lettera a) del d.P.R. 22 marzo 2011, n. 208 appartenente al ruoli degli Assistenti ed Agenti, al ruolo dei Sovrintendenti, nonchè a quello degli Ispettori e dei Commissari non beneficiari del trattamento economico dirigenziale. In particolare, come è evidente dal testo del decreto, l'indennità va corrisposta al personale anzidetto che sia responsabile degli Uffici elencati nell'allegato al decreto stesso.
2) Decorrenza - La decorrenza economica per l'attribuzione dell'indennità è fissata al 10 luglio 2015 per coloro i quali già risultavano affidatari di responsabilità di comando alla data di efficacia del decreto interministeriale che definisce i presupposti per l'attribuzione beneficio, ovvero dal giorno di effettiva assunzione della responsabilità di "comando" se successivo a tale data di decorrenza.
3) Misure di corresponsione e cumulabilità - Le misure tabellari dell'indennità di comando "terrestre" corrispondono a quelle vigenti per l'indennità di comando navale spettanti al personale contrattualizzato, con esclusione degli aventi titolo al trattamento economico dirigenziale. Una piena corrispondenza si rinviene anche sul piano delle disposizioni normative a carattere generale, da ciò consegue che l'indennità di comando "terrestre" non è cumulabile con l'indennità di comando navale (art.10, c. 1 e 2 della legge n.78/83}.
Pertanto, nel rinviare alla varia normativa in materia e prevalentemente a quella contenuta nella richiamata legge n. 78 del 1983, giova rammentare che l'indennità di cui si tratta non può essere corrisposta e ne va interrotta l'erogazione:
- quando il personale si trovi in "congedo straordinario", assente dai reparto o dal servizio per infermità quando questa si potrae oltre il quindicesimo giorno (art.17, c. 8 della legge n.78/83); se trattasi di assenza per infermità per la quale sia stato già decretato il riconoscimento della causa di servizio non si dovrà procedere alia decurtazione dell'emolumento secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 2, d.P.R. 16 aprile 2009 n. 51;
- al personale che, fruendo del trattamento di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso gli Istituti di Istruzioni del Corpo, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia ovvero interforze, nonché presso università o all'estero, sempre in applicazione di statuizioni previste all'art. 17, c. 8 della legge n. 78/83;
- qualora occorra determinarne la misura giornaliera, quest'ultima è pari ad un trentesimo di quella prevista per l'intero mese (art.17 c. 11, legge n.78/83}.
- non può essere erogata, nello stesso periodo di tempo, a due beneficiari in quanto ha quale presupposto l'esercizio di funzione di responsabile dì Ufficio;
- è assoggettata nella misura del 100% alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.
4) Attribuzione e cessazione - L'attribuzione sarà disposta a cura dell'Ufficio Amministrativo Contabile, sulla base di un provvedimento di riconoscimento del trattamento economico che ne accerti i presupposti, ed un analogo tipo di provvedimento andrà predisposto anche in caso di cessazione del titolo alla fruizione dell'indennità.
Roma, 9 novembre 2015 La Segreteria Nazionale