Con la circolare 333/H/18.ter del 24 novembre 2015, la direzione centrale delle risorse umane del Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine ai nuovi adempimenti previsti per l’istruzione delle pratiche relative alla pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato.

Il Dipartimento richiama la circolare pari numero del 2 agosto 2007 con la quale erano state fornite istruzioni operative per il corretto instaurarsi del procedimento per le richieste di pensione privilegiata.

La nuova circolare prende le mosse dal Messaggio INPS n. 7115 del 23 novembre 2015 che integra la nota operativa dell'ex INPDAP n. 27 del 25 luglio 2007, in applicazione della quale l'Ente Previdenziale provvede alle istruttorie delle richieste di trattamento pensionistico privilegiato, interessando le competenti Commissioni Medico Ospedaliere per i prescritti giudizi medico legali e/o il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per l'acquisizione del prescritto parere e successivamente alla emissione della determina di pensione privilegiata.

La nuova circolare prevede che al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre per quanto possibile i tempi del relativo iter, l'Istituto previdenziale, a seguito di analisi e approfondimenti ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione offerta per acquisire gli atti propedeutici al provvedimento concessivo. Infatti, con Messaggio n. 7115 del 23 novembre 2015, I'INPS ha avuto modo di specificare che per tutte le richieste di pensione privilegiata, presentate dal personale della Polizia di Stato, in via telematica, secondo le modalità già comunicate con circolare INPS n. 131 del 19/11/2012 e dell’ Amministrazione n. 333/H/N18ter· del 5/12/2012, dovranno essere seguite le presenti istruzioni.

L'interessato provvederà:

1. ad inviare la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata all'INPS in via telematica ai sensi della predetta circolare n.l31 del2012;

2. a trasmettere copia della stessa domanda, al Servizio Trattamento di pensione e di previdenza con una delle seguenti modalità:

  1. via p.e.c. a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  2. via m.i.c. a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tramite l'ultimo Ufficio di appartenenza;
  3. tramite posta ordinaria all'indirizzo : Ministero Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di pensione e di previdenza, Divisione l", Via Agostino Depretis, n. 45/A 00184 ROMA.

Nello specifico, per quanto concerne le diverse ipotesi prese in considerazione nella nota operativa n. 27/2007 nelle fattispecie di cui al paragrafo 3 ai punti a), b), c), tale nuova procedura sarà ampliata anche nelle seguenti ipotesi:

  • domanda di pensione privilegiata indiretta o di pensione privilegiata di reversibilità;
  • rinnovo dell'assegno privilegiato;
  • richiesta di Aggravamento;
  • richiesta dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 104 del TU n. 1092/1973 
Una volta acquisita la richiesta di pensione privilegiata nelle modalità sopraindicate, il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza svolgerà gli adempimenti in ordine allo stato del procedimento.

Dalla verifica della documentazione potrà emergere la necessità di richiedere agli Uffici Personale delle Questure o Reparti, sedi dell'ultimo servizio del dipendente, di interessare la C.M.O. competente per territorio per gli accertamenti medico-legali di cui all'istanza presentata dall'interessato.

Successivamente, l’ufficio Periferico avrà cura di:

  1. provvedere ad interessare tempestivamente la C.M.O. competente e parimenti informare I'INPS e il citato Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza della comunicazione effettuata.
  2. provvedere ad inviare il relativo Processo Verbale emesso dalla C.M.O., unitamente alla completa documentazione sanitaria e amministrativa, al solo Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza che come già previsto nella nota operativa n. 27/2007 dell'ex INPDAP costituisce unico referente per le istruttorie in esame.

Anche per le richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata prodotte successivamente alla data del congedo, l'istruttoria sarà di competenza dell'Amministrazione e, pertanto dovranno essere seguite le modalità sopraindicate e, dopo l'acquisizione del prescritto processo verbale l'Ufficio competente dovrà trasmettere i prescritti rapporti informativi, secondo le indicazioni già note e di cui alle circolari 333/H/N43 del 29/0 l/2008 e del 9/4/2014.

Il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza provvederà, quindi, a richiedere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di esprimersi ai sensi dell'articolo Il del D.P.R. 461/2001 in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità richieste. La circolare 333/H/18.ter del 24 novembre 2015 ed il Messaggio INPS n. 7115 del 23 novembre 2015 sono integralmente visionabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it

Roma, 25 novembre 2015                 La Segreteria Nazionale

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