Molti colleghi, ci scrivono in ordine alla applicazione della normativa concernente l’indennità di comando. La questione riguarda la possibilità di attribuire l’indennità in discorso anche a chi sostituisca il titolare nei casi di assenza o impedimento nel corso del periodo in cui si fa luogo alla sostituzione.

La citata indennità trova la sua fonte normativa nell’articolo 10 della legge 23 marzo 1983 nr. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare).

Il comma 1 del citato art. 10 della L. 23 marzo 83 n. 78 prevede che: “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4 (della medesima legge), un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella”;

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che “”l'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti…””.

Il D.L. 21-9-1987 n. 387, convertito con modificazioni in L. 30/11/87 n. 472, (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), ha previsto che le indennità di cui agli artt. 4 e 10 della L. 78/83, competono al personale della Guardia di Finanza (art. 3 comma 18 bis), e che le stesse sono altresì estese al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo degli Agenti di Custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco (art. 3 comma 18 quater);

L’art. 13 comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ed ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 -2003) ha poi stabilito che: “Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”; (analoga disposizione è stata prevista in favore delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) con il successivo art. 52 comma 3 dello stesso D.P.R., mentre il successivo art. 65, sempre dello stesso decreto, ha indicato le risorse finanziarie per far fronte all’onere derivante dall’attuazione del decreto).

Orbene, sia l’articolo 10 comma 2 della L. 23 marzo 83 n. 78 che l’art. 13 comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 fanno espresso riferimento ai “titolari” delle funzioni di comando.

Il termine titolare, nella sua giuridica accezione, individua la persona investita di una funzione, in virtù di una investitura o diritto stabilmente acquisito. Attenendosi ad una interpretazione restrittiva, in analogia all’indirizzo delle altre Forze di Polizia, la Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della P.S. ha escluso dalla corresponsione dell’indennità di comando coloro che svolgano, in via interinale, a qualsiasi livello, le funzioni individuate dalla normativa relativa all’istituto in discorso.

Tale posizione è stata ufficializzata con la Ministeriale 555/RS/01/20/9/000880 del 1 marzo 2016. Al riguardo, occorre ricordare che il 13 gennaio decorso, la segreteria Nazionale, con una nota indirizzata all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. (pubblicata integralmente sul nr. 2 del 16 gennaio 2016 di questo notiziario flash), aveva rappresentato l’esigenza di corrispondere in via ordinaria tale indennità in connessione con il pratico e reale esercizio delle “funzioni e responsabilità” cui appariva normativamente collegata.

Allo stato attuale delle cose, sembra solo residuare la possibilità di operare a livello contrattuale una integrazione della disciplina, dell’istituto per svincolarlo dal concetto di titolarità, astrattamente inteso, e collegarlo all’esercizio effettivo delle funzioni individuate.

Roma, 5 marzo 2016               La Segreteria Nazionale

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