Con circolare 555/RS/01/78/1/000860 del 1 marzo 2016, Il Dipartimento della P.S. ha affrontato la problematica concernente la legittimità o meno della partecipazione del personale in quiescenza ai lavori delle Commissioni disciplinari nonché la conduzione, da parte del medesimo personale, dell'attività defensionale nell'ambito di quei procedimenti che prevedono a norma del D.P.R. n. 737/81 la facoltà di designare un difensore.

Ciò alla luce del nuovo testo dell'art. 83 della legge n. 121/81 (i sindacati... sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio o in quiescenza …).

Secondo il Dipartimento, il nuovo testo del citato articolo 83 non può dispiegare immediati ed indistinti effetti innovativi sugli altri comparti normativi della legge 121/81 con riferimento, in particolare alla materia disciplinare e con speciale riguardo alla delega contenuta nell'art. 70 della legge n. 121/81 (Disciplina e procedimento disciplinare) ed al successivo decreto delegato emanato con D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante “Sanzioni disciplinari .... e regolamentazione dei relativi procedimenti”.

Dette norme costituiscono fonti primarie integralmente vigenti nella loro formulazione, la cui specifica valenza non è intaccata dal nuovo testo dell'art. 83 della legge n. 121/81.

La speciale regolazione del sistema disciplinare della Polizia di Stato, infatti, prevede che gli organi collegiali siano costituiti anche da una “rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi”, e riconosce all'inquisito la facoltà, per le sanzioni più gravi della deplorazione, “di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza” (art. 70).

In tal senso coerentemente depongono: l'art. 16, ottavo comma, lett. c) del d.P.R. n. 737/81, che nel regolamentare la composizione del Consiglio provinciale di disciplina, prevede che detto organo giudicante sia formato, tra gli altri, “da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ..... designati .... dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale”, nonché l'art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 737/81, che impone al segretario del Consiglio di disciplina di avvertire l'inquisito che ha facoltà “di farsi assistere da un difensore appartenente al! 'Amministrazione della pubblica sicurezza”. Giova soggiungere, come ulteriore momento di riflessione sullo status giuridico richiesto ai componenti del Consiglio di disciplina, che i medesimi vengono espressamente chiamati al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio (art. 16, u.c., d.P.R. n. 737/81), con ciò ad evidenziare la specificità di una fattispecie “dedicata” a coloro la cui posizione si distingue per la vigenza del rapporto di pubblico impiego.

Va da sé, conseguentemente, come detta norma non possa dispiegare effetti nei confronti di un componente del Consiglio di disciplina “cessato dal servizio”.

Per i suddetti motivi, la modifica dell'art. 83 della legge n. 121/81 non incide sulle norme di rito poste a regolazione del sistema disciplinare, lasciandole, pertanto, del tutto immutate sia nella forma che nella sostanza.

Roma, 26 marzo 2016               La Segreteria Nazionale

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