Ci scrive un nostro iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine al regime di reperibilità a seguito di malattia. Lo stesso assume di essere stato giudicato momentaneamente non idoneo al servizio dall’Ufficio Sanitario provinciale della propria questura, e di non aver presentato alcuna istanza né di congedo straordinario né di aspettativa poiché la segreteria del proprio ufficio gli ha detto che la stessa va compilata al termine del periodo di assenza dal servizio.

La pratica di non far produrre alcuna istanza durante il decorso della malattia oltre che contraria alla normativa potrebbe ingenerare equivoci ed esposizione a responsabilità del dipendente. Nei casi in cui una malattia renda necessario un periodo di assenza dal lavoro per necessità di riposo medico o ricovero in luogo di cura occorre notiziare immediatamente il Capo dell’Ufficio e procedere col mezzo più rapido alla trasmissione all’ufficio della certificazione sanitaria unitamente all’istanza di congedo straordinario o eventualmente d’aspettativa.

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 22 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, nr. 537, stabilisce che il dipendente che non abbia fruito dell’intero periodo di congedo straordinario, possa essere collocato in aspettativa per infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi.

Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di festività previste ai sensi del vigente ordinamento, ei giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo di assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti interessati.

Quando la certificazione medica è redatta dal medico di famiglia essa integra a tutti gli effetti una certificazione medico legale con valore di piena prova. Il Sanitario della Polizia di Stato è, tuttavia, tenuto a esprimere un giudizio di idoneità al servizio del dipendente nei casi previsti dalla normativa (es. collocamento in aspettativa o assenza per malattia per periodo superiore a trenta giorni).

Nel caso prospettato, è opportuno produrre immediatamente la richiesta di congedo straordinario e, a seguire, quella di aspettativa in riferimento ai giorni di convalescenza ottenuti con richiesta di essere avvisato in caso della visita di controllo relativa alla situazione di aspettativa.

Invero il regime dell'aspettativa è diverso da quello del congedo straordinario. Ai sensi dell’articolo 61 ultimo comma del DPR 782 del 20 ottobre 1985, il dipendente impossibilitato ad assumere per motivi di salute ha l’obbligo di comunicare il recapito all’ufficio di appartenenza per l’eventuale visita fiscale e può anche fruire del riposo medico fuori sede.

Durante l’assenza dal servizio per infermità il dipendente ha l’obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio indicato nella dichiarazione di inizio di malattia; la reperibilità presso il domicilio deve essere assicurata, nelle “fasce orarie” tra le ore 09 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 18 di tutti i giorni, comprese le domeniche ei festivi. La comunicazione del recapito e il mantenimento della reperibilità sono finalizzati a consentire all’Amministrazione la vista fiscale.

Il diritto dell’Amministrazione a disporre i controlli fiscali è previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’articolo 61, comma 2, DPR 25 ottobre 1985, nr. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” e, più in generale, alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 DPR 30 maggio 1957, nr. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3”.

Al riguardo della richiesta di visita fiscale il nuovo comma 5 dell’articolo 55 septies, applicabile anche al personale della Polizia civile, secondo l’interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate “non lavorative” e, cioè, se debba farsi riferimento a un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che l’intento della previsione è quello di contrastare e prevenire l’assenteismo, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all’articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie connesse.

Con circolare ministeriale nr. 333.Al9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell’articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, nr. 111) che ha introdotto modifiche all’art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo nr. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato.

Al riguardo, la circolare citata esplicita il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla corretta interpretazione da attribuire alla norma che prevede l’obbligatorietà del controllo della malattia.

A margine delle precisazioni fornite, la Ministeriale richiama integralmente la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 333.Al9807.F.7/7281-2011, del 14 settembre 2011, la quale prevede che: “nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico...”

L’art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità. La problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità riguardano:

  • patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
  • malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Nei casi di malattia per causa di servizio riconosciuta occorre che l’Amministrazione sia in possesso della relativa documentazione formale. Al riguardo sarà opportuno che il dirigente dell’ufficio richieda e consulti gli atti matricolari. dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: in questo caso, l’Amministrazione ha già effettuato una verifica della prognosi mediante visita di controllo (comma 2).  

Naturalmente, allorquando il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni.

Nei periodi di aspettativa il dipendente è tenuto a indicare il luogo di dimora con l’obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni ai fini della visita di controllo.

Poiché in relazione alla visita di controllo prevista in caso di aspettativa il dipendente, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia, nel denunciare la malattia può domandare all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo. (altre norme di riferimento: articolo 52 DPR 24 aprile 1982, nr. 335; Artt. 1, 2 e 53 DPR 24 aprile 1982, nr. 337; Artt. 66, 68,70 e 71 DPR 10 gennaio 1957, nr. 3; Artt. 30-34 DPR 3 maggio 1957 nr. 686).

Roma, 2 aprile 2016                        La Segreteria Nazionale

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