Si riporta il testo della nota inviata il 10 maggio 2016 al dott. Giuseppe Bisogno, Direttore Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della P.S.: “Recentemente sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

La novella legislativa disciplina autonomamente fattispecie sino a ieri ricadenti nell’alveo dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose prevedendo significativi aggravi di pena in relazione a ipotesi specificatamente individuate e in base alla graduazione della responsabilità e della colpa.

In particolare, con riferimento al nuovo reato di omicidio stradale introdotto dall’articolo 589 bis del codice penale, le pene possono arrivare nel massimo sino a 10 anni, con la conseguenza della previsione dell’arresto, obbligatorio nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma, e facoltativo nelle restanti ipotesi, compresa la fattispecie prevista dal nuovo articolo 590 bis (lesioni stradali).

Da un approfondimento dei contenuti della nuova normativa, alla luce delle sue prime applicazioni che, per fortuna, sino ad oggi non hanno riguardato appartenenti alle professioni di soccorso, emergono dubbi e perplessità sugli effetti della novazione legislativa.

In particolare, gli articoli 222 e 223 del Codice della Strada, nel nuovo testo, prevedono che, in caso di condanna per lesioni gravi (anche con applicazione della pena su richiesta delle parti), si proceda alla revoca della patente di guida con divieto di conseguirne un’altra per cinque anni.

A livello procedimentale la norma prevede la trasmissione della sentenza alla Prefettura per l’adozione del provvedimento di revoca della patente di guida con “divieto di conseguire una nuova prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca”.

A questo punto riteniamo sia utile chiarire la portata applicativa della norma, allorquando la fattispecie possa riguardare un appartenente alle forze dell’ordine o un operatore delle cosiddette professioni di soccorso. In particolare è ben noto come ad es. l’operatore di Polizia sia titolare di una patente ministeriale e (non necessariamente) di una patente personale rilasciata dalla Motorizzazione civile.

Al riguardo appare opportuno chiarire se, alla luce della nuova normativa, la sospensione della patente derivante da condotte tenute durante il servizio, riguardi il documento di abilitazione alla guida dei mezzi di servizio o si estenda alla patente rilasciata dalla motorizzazione civile.

E’ abbastanza diffusa, infatti, la prassi con cui alcune Prefetture adottano il provvedimento di sospensione con riferimento alla patente e “ad ogni altro documento di guida” di cui si sia titolari.

Ma a prescindere dagli effetti del provvedimento di sospensione della patente, la conseguenza sarebbe che il poliziotto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi non potrà guidare per almeno 5 anni l’autovettura di servizio e dovrà essere destinato presumibilmente a mansioni non operative. Al riguardo, non si può sottacere il fatto che la “lesione grave”, presuppone una prognosi superiore a 40 giorni e che detto limite si raggiunge e supera facilmente sulla base della somma delle prognosi di più referti.

La formulazione legislativa dell’articolo 589 bis e seguenti legittima, dunque, ogni sorta di perplessità e preoccupazione in relazione alle helping profession, con specifico riferimento alla conduzione e circolazione dei veicoli di soccorso, ed in particolare ai mezzi di Polizia, rispetto ai quali, la nuova normativa non contempla alcuna esimente.

L’assenza di previsioni specifiche, a salvaguardia delle professioni di sicurezza e di soccorso, l'esposizione degli operatori di Polizia, in caso di colpa, a pene pesantissime e persino all’arresto obbligatorio, potrebbero creare seri problemi alle attività concernenti la sicurezza ed il soccorso pubblico, con particolare riferimento alle operazioni di Polizia Giudiziaria ed a taluni delicati servizi quali, ad esempio, le scorte a personalità.

Per le esposte ragioni, a tutela dei nostri rappresentati, con la presente, siamo a chiedere chiarimenti in ordine alle questioni sopraesposte certi della comune volontà di evitare conseguenze capaci di minare l’efficienza dei servizi di Polizia e soccorso pubblico e la serenità di quanti prestano quotidianamente la propria attività per garantire la sicurezza del nostro Paese e la libertà dei suoi cittadini. Nell'attesa di un cortese riscontro, invio cordialissimi saluti”.

Roma, 10 maggio 2016               La Segreteria Nazionale

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 57 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline