Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti in relazione alla inabilità parziale e totale sopravvenuta durante il rapporto di lavoro e sulle sue conseguenze, compreso il collocamento in altre Amministrazioni.

Una inidoneità permanente in modo parziale può essere riconosciuta solo a condizione che le infermità accertate siano dipendenti da causa di servizio. In difetto della dipendenza da causa di servizio, il dipendente dovrà essere dispensato dal servizio a meno che non eserciti l’opzione del passaggio ai ruoli tecnici o ad altra Amministrazione dello Stato.

La materia del passaggio dai ruoli ordinari ai ruoli tecnici della Polizia di Stato o ai ruoli di altra Amministrazione dello Stato è disciplinata dal DPR 24 aprile 1982, n. 339 il quale prevede, esclusivamente per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la possibilità di trasferimento a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato.

Detta opzione è possibile nei seguenti e tassativi casi:

  1. quando l’interessato sia stato giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto;
  2. quando l’interessato abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto;
  3. salvo quanto disposto dal DPR 738/81, quando l’interessato abbia riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto.

Condizione necessaria, per l’ottenimento del trasferimento in argomento é che le patologie riscontrate consentano l’ulteriore impiego del personale invalido per l’appunto nelle funzioni dei ruoli tecnici, secondo il giudizio delle competenti Commissioni mediche le quali, oltre a esprimere i giudizi medico legali di inidoneità, devono fornire anche indicazioni circa le possibilità di utilizzazione del personale in funzione dell’infermità accertata.

Come già precisato il transito del personale giudicato inidoneo alle funzioni dei ruoli che espletano funzioni di polizia nei corrispondenti ruoli tecnici ai sensi del DPR 339/82, può avvenire indipendentemente dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate.

Le Commissioni mediche non sempre indicano espressamente, nei verbali, le eventuali limitazioni al successivo utilizzo del dipendente, ciò nella verosimile presunzione che il transito in un ruolo che espleta attività tecnica comporti comunque un impiego in compiti compatibili con la ridotta capacità lavorativa che ha dato luogo al giudizio di non idoneità (Cfr. circolare n.850/AA8-1160 del 3 marzo 2011)

Il transito in un ruolo tecnico non comporta automaticamente la perdita dell’idoneità alla guida di automezzi in servizio di polizia, salvo il venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 4 del Decreto 3.2.2010, né vale a escludere l’effettuazione di servizi automontati sia pur con le limitazioni già precedentemente esposte. Eventuali altre limitazioni, da adottarsi in funzione delle infermità accertate e in assenza di specifiche indicazioni desumibili dal verbale redatto dalla Commissione medica, dovranno essere valutate caso per caso, richiedendo, ove necessario, anche la valutazione del Collegio medico di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del DLgs 334/00 istituito presso il Servizio Operativo Centrale di Sanità.

Qualora il personale giudicato inidoneo in forma parziale o transitato ai ruoli tecnici per inidoneità, svolga attività per le quali è prevista sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs 626/94 e del DLgs 81/08, il medico della Polizia di Stato, nel ruolo di medico competente, potrà assumere tutti i provvedimenti inerenti il giudizio di idoneità riferiti alla specifica mansione a rischio (idoneità, temporanea non idoneità, idoneità con limitazioni, ecc.).

È evidente che, qualora in sede di sorveglianza sanitaria dovessero essere accertate condizioni le quali comportino, per il personale in argomento, non solo limitazioni nelle mansioni a rischio ma anche concrete limitazioni all’espletamento dei più generali compiti di istituto (per aggravamento delle infermità già accertate o per nuove infermità sopravvenute) si dovrà procedere all’invio presso le competenti Commissioni mediche di cui all’articolo 6 del DPR 461/01, affinché sia valutata la persistenza o meno dei requisiti minimi di idoneità al servizio (Cfr. circolare n.850/AA8-1160 del 3 marzo 2011).

Per quel che concerne i giudizi di idoneità condizionata al servizio, si può far riferimento alle direttive emanate dalla direzione centrale di sanità con le circolari n.850/0SS.8/25-914 del 14.2.2003, n. 850-A.S/25-758 del 8.2.2005 e n. 850/A.A25- 2914 del 3.5. 2010. Il giudizio di inidoneità permanente in forma totale al servizio di Polizia per motivi di salute determina la dispensa dal servizio.

E’ l’art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 a disporre che può essere dispensato dal servizio l’impiegato divenuto inabile per motivi di salute. Il Dipendente è dispensato per infermità fisica, allorché risulti affetto da infermità cronica e inguaribile, che gli impedisca di rendere la prestazione ovvero non risulti idoneo a riprendere il servizio, dopo che sia scaduto il periodo massimo d’aspettativa per infermità (diciotto mesi continuativi ovvero due anni e mezzo nel quinquennio qualora esistono interruzioni fra le aspettative art. 129 DPR 3/1957).

Si deve trattare d’infermità permanente che determini impossibilità assoluta di svolgere le mansioni inerenti alla qualifica; se invece l’inabilità fosse relativa, l’impiegato potrebbe chiedere di essere utilizzato in altri compiti inerenti alla qualifica ovvero presso altre Amministrazioni.

E’ illegittimo il provvedimento di dispensa qualora non contenga una valutazione sulla possibilità di adibire il dipendente in altri compiti inerenti alla sua qualifica.

La dispensa viene disposta su parere del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un accertamento sanitario effettuato da una commissione medica presso la C.M.O. competente per territorio. In occasione di tale visita medica l’interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia (art. 130 DPR 3/1957).

L’Amministrazione, nell’invitare il dipendente a sottoporsi ad accertamenti sanitari, deve indicare non solo lo scopo di tali accertamenti, ma anche i motivi che stanno alla base della proposta di dispensa.

Come abbiamo già anticipato, la dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall’aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell’infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l’intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l’aspettativa per infermità.

La dispensa dal servizio per inabilità fisica dopo la scadenza del periodo massimo di aspettativa presuppone l’accertamento che il dipendente, al momento in cui deve riprendere servizio, si trovi ancora nella condizione di incapacità per infermità e deve trattarsi di un’infermità assoluta e non relativa; deve essere accertata l’impossibilità di utilizzazione del dipendente in compiti diversi da quelli espletati.

La dispensa dal servizio per fisica inabilità (riforma), dovuta a infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e con giudizio di “inabilità dal servizio” (art. 64 del DPR 1092/73), comporta l’attribuzione della pensione privilegiata.

Nel caso, invece, di cessazione per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali il dipendente si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa si applicano a partire dal 1° gennaio 1996, le nuove regole previste dall’alt. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La riforma comporta, altresì l’attribuzione dei c.d. 6 scatti stipendiali sul trattamento pensionistico e sull’indennità di buonuscita (circolari Inpdap n. 1226/M del 19/10/98 Circ. M.L n. 333 D/9801. B Bis del 27 gennaio 1995)

La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 294/2009 ha, dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 del D.lgs. nr.443/1982 “nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli o in altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto”.

Seppure tale pronuncia riguardi l’art, 80 del DPR 443/1982, riferito alla Polizia Penitenziaria e non specificamente l’art. 13 del DPR 339 del 1982 che riproduce lo stesso contenuto precettivo in relazione al personale della Polizia di Stato, si deve ritenere che, in armonia con quanto disposto dalla Suprema Corte, anche la norma contenuta nell’art. 13 del DPR339/1982 debba ritenersi soggetto alla medesima censura.

In tal senso, ha disposto, altresì, il Dipartimento della P.S. con la circolare 333A/9806/4877-2012 del 3 luglio 2012.

Roam, 28 maggio 2016                La Segreteria Nazionale

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