Ci sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo dell’anzianità utile ai fini dell’assegno di funzione istituito dall’articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale “assegno funzionale pensionabile”.

A seguito dell’evoluzione contrattuale esso è oggi previsto in tre misure, da attribuirsi rispettivamente al compimento di diciassette, ventisette e trentadue anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.

Presupposto principale per godere del beneficio è, dunque, il possesso di una anzianità di servizio considerata utile, in relazione alle varie misure previste. Ai fini della attribuzione del beneficio, occorre detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola (circolare n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 31 ottobre 1995).

Vanno, dunque, detratti i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001 nonché quelli a titolo di aspettativa ex art. 8 D.P.R. 339/82. Detti periodi non essendo utili per la progressione di carriera non possono esserlo neppure ai fini del computo dell'anzianità necessaria per maturare l'assegno di funzione (circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24 aprile 2013; circolare n. 333-A/9806.G.3.114894-2013 del 19 luglio 2013; circolare n. 333-A/9807.C.5.1/3838-2016 del 12 maggio 2016).

A norma dell’articolo 2, comma 3, DPR 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è invece valutato il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Per la sua attribuzione con riferimento al requisito del “senza demerito”, sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono” e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. In pratica, alla luce di quella che è la nuova disciplina dell’Istituto, il beneficio non spetta allorquando il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

L’anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell’anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso. È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell’unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio.

Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato, in passato, nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell’assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda. Pertanto, non potrà essere attribuito l’assegno funzionale a chi, sospeso cautelarmente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.

Roma, 10 settembre 2016             La Segreteria Nazionale

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