Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla dispensa dal servizio per scadenza del periodo massimo di aspettativa.

La dispensa dal servizio per scadenza del periodo massimo di aspettativa (diciotto mesi continuativi ovvero due anni e mezzo nel quinquennio qualora esistono interruzioni fra le aspettative), presuppone l’accertamento che il dipendente, al momento in cui deve riprendere servizio, si trovi ancora nella condizione di incapacità per infermità e deve trattarsi di un’infermità assoluta e non relativa, nel senso che deve essere accertata l’impossibilità di utilizzazione del dipendente in compiti diversi da quelli espletati.

Il relativo provvedimento ha natura dichiarativa. Alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (art. 71 DPR 3/1957) il personale che ha già maturato sia il requisito che il diritto alla pensione di anzianità godrà del diritto a pensione con i connessi benefici :

1) riconoscimento dell'art 4 del D.Lvo 165/1997, (cd. sei scatti paga sull'indennità di buonuscita)

2) non pagamento della restante contribuzione prevista dall'articolo 4 D.Lvo 165/1997 ( cd 6 scatti paga), prevista fino al limite anagrafico della qualifica rivestita.

In mancanza dei citati requisiti l’interessato potrà avere diritto alla pensione di inabilità a seguito di un giudizio di inidoneità così come prescritto dall'articolo 129 del DPR 3/1957.

Roma, 25 settembre 2016             La Segreteria Nazionale

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