Per quel che concerne la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute, l’art. 5, comma 8, del d.l. nr. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, prevede testualmente: “le ferie, i riposi ei permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, nr. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa [Consob], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata In vigore del presente decreto.

La violazione della presente disposizione, Oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile”. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere nr. 40033 dell’8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota nr. 94806 del 9 novembre 2012, ha affermato l’incongruità dell’applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi in cui si verificano eventi estintivi del rapporto non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Di conseguenza il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-G/div.1-sett.2/ aa.gg. del 14 gennaio 2013 ha escluso dall’ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).

Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia. Ai fini della monetizzazione, nei casi tassativamente previsti, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo. (cfr. circolari nr. 333.G/9813.C. Bis.40.Comp.Sost. dell’11.10.1996 nr. 333 333/G.Z.4. Comp. Sost. del 18 novembre 1999 e nr. 333/G.Z.4.NR.13/02 del 3 maggio 2002).

Roma, 1 ottobre 2016              La Segreteria Nazionale

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 490 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline