Si riporta il testo della circolare nr. 333-N9807.F.4/7638-2016 del 22 settembre 2016 della Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S.

“Si fa seguito alla circolare N. 333-A/9802.8.8.5.4. del 3 agosto 1996, avente ad oggetto "D.P.R. 31 luglio 1995 n.395: congedo straordinario per trasferimento, congedo ordinario", onde fornire aggiornate istruzioni applicative sull'istituto di cui in oggetto, alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali in materia.

Come noto, l'art. 15 del D.P.R. n. 395 del 31 luglio 1995 che ha introdotto il beneficio in questione, recita testualmente, al comma 2, "In occasione di trasferimento del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio l'Amministrazione, concede un congedo straordinario speciale[ ...]".

Appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che la "ratio" dell'istituto del congedo straordinario per trasferimento è quella di consentire, al dipendente destinatario del provvedimento di cui si tratta, il disbrigo delle incombenze organizzative connesse al trasferimento stesso.

A tal proposito, recente giurisprudenza di uniforme orientamento ha chiarito che " dal richiamato contesto normativa si ricava il carattere tassativo della disposizione espressa nell'art.15 detto, che subordina la fruizione del beneficio in questione alla sola sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa" (Consiglio di Stato, sez. I, n. 3223/2012 del13/07/12, che richiama, a sua volta, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 297/2007 del26/01/07).

Il tenore della norma stessa, pertanto, ne vincola la concessione ai casi m cui emergano, in capo al personale trasferito, sia d'ufficio che a domanda, esigenze riorganizzative connesse all'effettuazione del movimento, esclude, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, " [...] qualsiasi automatismo nella fruizione del beneficio e demanda necessariamente all'Amministrazione l'accertamento della sussistenza di tali presupposti sulla base di un apprezzamento discrezionale riferito alle singole situazioni personali del personale trasferito e alle motivazioni espresse nelle relative istanze" (Consiglio di stato, sezione I, n. 2115 del20/01/2010). Ci si trova, pertanto, in presenza di un congedo che non deve essere concesso automaticamente ai dipendenti, per la mera circostanza di essere destinatari di un provvedimento di trasferimento, bensì di un beneficio accordato dall'Amministrazione, per consentire ai dipendenti di assentarsi dal lavoro, al fine di curare le varie attività e le pratiche burocratiche necessarie alla suddetta riorganizzazione familiare.

Dunque tali esigenze di riorganizzazione dovranno essere necessariamente esplicitate nella motivazione a sostegno dell'istanza di congedo straordinario; inoltre, sempre secondo la citata giurisprudenza amministrativa, dette esigenze dovranno concretarsi in "elementi che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, soddisfino il presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione familiare, come espresse nel più volte citato art. 15 [...]" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 297/2007 del26/0l/07).

Ne consegue che l'Amministrazione non potrà rigettare motivate istanze di congedo, da cui emergano fondate esigenze riorganizzative, per il solo fatto, ad esempio, che non si sia verificato il trasporto delle masserizie e non si sia trasferita la famiglia dell'interessato, né potrà pretendere, in occasione di fruizione contestuale del congedo rispetto alla data del provvedimento, l'esibizione di alcuna documentazione che comprovi le esigenze già dettagliatamente illustrate nella motivazione della relativa istanza.

La necessità della sussistenza delle più volte citate esigenze riorganizzative, prosegue la pronuncia giurisprudenziale dì cui sopra, è condivisa "anche dalla circolare ministeriale del 3 agosto 1996/n quale esclude elle In fruizione del congedo in questione possa essere preclusa dal mancato trasferimento della residenza della famiglia e trova conferma nella normativa sopravvenuta clze ha esteso il beneficio anche al personale accasermato".

Tanto ciò è vero che, in presenza di motivate esigenze riorganizzative della vita familiare che si presentino anche successivamente alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, le circolari applicative in materia hanno previsto la possibilità di fruizione differita del congedo straordinario in argomento, richiedendo però l'onere aggiuntivo che l'istanza motivata sia altresì "corredata dalla documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che ne rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto (contratto di locazione ovvero allacci di utenze ovvero documentazione attestante in data del trasloco, ecc.)" ( 333- A/9802.8.8.5.4 del3 agosto 1996).

Laddove, invece, la fruizione del congedo straordinario sia contestuale alla decorrenza del trasferimento, tale documentazione aggiuntiva non viene richiesta e, pertanto, non potrà essere pretesa dall'Amministrazione.

Ciò, tuttavia, non fa venir meno la validità delle medesime circolari nella parte in cui recitano: "In relazione alle specifiche esigenze connesse al trasloco e alla riorganizzazione familiare, esplicitate dallo stesso dipendente nell'istanza con cui viene richiesta la fruizione del congedo..."; dunque, a fronte di una istanza carente di idonee motivazioni, sarà pienamente legittimo, da parte dell'Amministrazione non accordare il periodo di congedo straordinario per trasferimento.

Si prenda, a titolo meramente esemplificativo, il caso di un dipendente "pendolare", autorizzato, per propria comodità, a risiedere in sede diversa rispetto a quella di servizio, che viene trasferito nella località dove già stabilmente vive con il proprio nucleo familiare in un alloggio agibile e produce una istanza di congedo, nella quale per i motivi illustrati, non potrà addurre le adeguate "esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare" richieste per l'applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 395/95.

In tal caso la richiesta non potrà essere favorevolmente accolta: non si può, infatti, ritenere giustificato soprassedere sulla circostanza che l'Amministrazione è pienamente a conoscenza che, a seguito del trasferimento, non si è verificata, in capo al medesimo dipendente, la necessità di provvedere ad alcuna riorganizzazione. Appare evidente che un eventuale provvedimento di rigetto, in questi casi, dovrà essere pienamente rispondente ai dettami della L. 241/90 e succ. mod. ed, in particolare, al disposto di cui all'art. 10-bis, a norma del quale "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale[ ... ]".

In conclusione, ai fini della fruizione dell'istituto in argomento, sia contestualmente che in maniera differita rispetto al provvedimento di trasferimento, a fronte di un'istanza motivata che, come necessario ed ampiamente chiarito, illustri le incombenze che, a seguito del trasferimento, sono a carico del dipendente, il congedo richiesto potrà essere  accordato, in un'ottica estensiva rispetto alle previsioni del D.P.R. 395/95, anche senza il materiale trasporto di masserizie o nei casi in cui non si sia verificato lo spostamento del nucleo familiare.

Solo nel caso di fruizione differita del congedo straordinario sarà necessario produrre una idonea documentazione aggiuntiva rispetto all'istanza motivata. Alla luce dei chiarimenti forniti, una corretta applicazione del criterio di attribuzione del congedo straordinario per trasferimento, non solo non lede i diritti dei legittimi destinatari del beneficio introdotto dal D.P.R. 395/1995, ma garantisce all'Amministrazione una inappuntabile gestione delle assenze dal servizio del personale.

Roma, 15 ottobre 2016               La Segreteria Nazionale

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