Alcuni colleghi ci chiedono se si debba effettuare il rientro pomeridiano, previsto a completamento dell’orario d’obbligo, nella giornata in cui si partecipi ad una riunione sindacale su convocazione dell’Amministrazione.

Al riguardo, bisogna anzitutto rammentare che il Dipartimento della P.S. con nota 557/RS/01/41 del 29 agosto 2014 ha diramato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 5/2014, datata 20 agosto 2014, relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche Amministrazioni come rideterminate dall’articolo 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del’11 agosto 2014. La citata circolare, alla pagina 4, fa espresso riferimento ai “permessi sindacali su convocazione dell’Amministrazione (DPR 164/2002 art. 32, comma 4 – DPR 7 maggio 2008 art. 40, comma 4 – DPR 7 maggio 2008 art. 23, comma 4) prevedendo, solo per le forze di Polizia ad ordinamento civile e per i Vigili del Fuoco, che “per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell’Amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può avvalersi dei permessi di cui all’articolo 32 comma 4 del DPR 18 giugno 2002 nr. 164.

Gli ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che com’è noto possono essere composte da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”.

Dal contenuto della circolare citata si desume inequivocabilmente che, in virtù dell’articolo 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del’11 agosto 2014, quando il dipendente della Polizia di Stato partecipa a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione deve essere considerato in permesso sindacale.

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, i permessi sindacali “sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Dal tenore della norma, soprattutto laddove la stessa esclude la retribuzione del lavoro straordinario e delle altre indennità accessorie, si evince che il permesso comporta l’esenzione dai servizi d’istituto e ricomprende l’intera giornata.

Detta conclusione è, peraltro, confermata dalla circostanza che quando una organizzazione sindacale utilizza un permesso del proprio monte ore, in una giornata in cui è programmato il rientro (in caso di orario di lavoro articolato in cinque giornate lavorative), dallo stesso monte ore vengono detratte 9 ore corrispondenti all’intera prestazione giornaliera dovuta.

Detta interpretazione appare corroborata, altresì, dall’articolo 15 del D.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51 il quale, dopo aver previsto al comma 1 che “la durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali”, al successivo comma 1 bis soggiunge “al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi””; nonché dall'art. 9, comma 5 dell'A.N.Q. che recita: “nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro".

Pertanto, si deve ritenere che tra le assenze legittime che non comportano il N° 46 – 19 novembre 2016 pag. 3 recupero delle ore di rientro vadano ricomprese a pieno titolo anche quelle per permesso sindacale.

Tutte le assenze legittime, allorquando coincidono con la giornata programmata per il rientro pomeridiano, in conformità al parere fornito in data 25 maggio 1996 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio relazioni sindacali, non comportano alcun recupero del rientro.

Al riguardo, lo stesso Dipartimento, in risposta a un quesito del SIULP, ha ribadito quanto precisato dalla Funzione Pubblica con le circolari nr. 8/1993 e 7/1995, e cioè che l’articolazione dell’orario d’obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell’orario normale di lavoro che non determina alcun effetto nei confronti degli istituti a essa connessi.

Ciò comporta che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi, anche se esse vengono a verificarsi in un giorno dell’orario settimanale in cinque giornate lavorative in cui sia previsto il rientro. In dette eventualità non si deve dunque, procedere a alcun recupero atteso che trattasi di normali assenze, in normali giornate di lavoro.

Sulla base di quanto precede, si può, dunque, concludere che il dipendente che partecipi ad una riunione su convocazione dell’Amministrazione, in una giornata in cui la programmazione preveda il rientro pomeridiano, in caso di orario di lavoro articolato in cinque giornate lavorative, non sia tenuto ad effettuare il rientro, o a recuperarlo e non debba effettuare qualsiasi altra prestazione essendo esclusa la corresponsione di indennità accessorie per lavoro straordinario o altro.

Roma, 19 novembre 2016                  La Segreteria Nazionale

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