La circolare n. 333.A/9807.F.4/ 10358/2016 del 20 dicembre 2016 a firma del Capo della Polizia, è intervenuta per dirimere i conflitti interpretativi della disciplina riscontrati nella pratica applicazione dell’istituto sul territorio, nel rispetto della sua natura pattizia, più favorevole al dipendente che subisce il disagio derivante dal provvedimento di trasferimento, in particolare,

“consentendogli di fruire di un periodo di congedo straordinario per le esigenze di riorganizzare la propria vita; e ciò anche nelle ipotesi in cui non sia necessario effettuare il trasloco delle masserizie e purché le esigenze da soddisfare siano specificate nella prescritta istanza.”

Prima di tutto, la circolare chiarisce che alla luce dei recenti interventi legislativi nonché giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, non può non estendersi l'ambito soggettivo dei destinatari del beneficio in argomento - previsto dal richiamato art. 15 del d.P.R. 395/95 al solo personale “ammogliato” o con figli a carico” - includendovi altresì i dipendenti conviventi more uxorio (il cui status risulta comprovato da certificazione anagrafica) nonché coloro che abbiano posto in essere una unione civile.

Ciò posto, le istanze dovranno essere motivate al fine di consentire all'Amministrazione di valutare le esigenze di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95 e saranno favorevolmente accolte nei seguenti casi:

  • dipendente che in occasione del trasferimento debba provvedere al trasporto di masserizie (trasloco) e, o alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio;
  • dipendente (con nucleo familiare) che in occasione del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, iscrizione dei propri figli nella nuova sede scolastica, etc);
  • dipendente (senza nucleo familiare) che in circostanza del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, cambio della residenza, etc);
  • dipendente (accasermato) che a seguito del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di servizio o anche nella medesima sede qualora venga assegnato ad altro ufficio e benefici dell'alloggio (necessità di liberare e, o attrezzare il posto letto, cambio di residenza, cambio del medico, etc.);
  • dipendente (pendolare) che in occasione del trasferimento non organizzi alcun trasloco di masserizie - poiché era già stato autorizzato a risiedere nella sede dove è stato poi trasferito, ma eventualmente debba svolgere le incombenze di riorganizzazione familiare (variazioni bancarie, variazioni scolastiche nel caso in cui i figli frequentino la scuola nel Comune sede di servizio, etc).

Nel caso in cui il dipendente, per specifiche esigenze, intenda fruire del congedo in un tempo successivo rispetto alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, oltre a produrre istanza motivata la dovrà integrare con la relativa documentazione, anche mediante autodichiarazione. In tal caso il differimento non potrà andare oltre la durata delle cause che lo hanno consentito.

In proposito, si precisa che detto differimento potrà aver luogo esclusivamente su richiesta del dipendente ovvero con il suo esplicito e necessario assenso.

A titolo esemplificativo, la circolare indica la situazione del dipendente che subordini il differimento della fruizione del congedo straordinario per trasferimento alla conclusione dell’anno scolastico dei propri figli. Va da sé che il congedo andrà fruito alla fine dell'anno scolastico. Analogamente per chi si trovi nella necessità di rientrare in possesso di una casa precedentemente locata a terzi, il congedo andrà fruito a dimora “liberata”.

Il congedo in argomento potrà essere fruito, purché autorizzato, anche in un periodo antecedente alla decorrenza de1 trasferimento per il quale sia già pervenuto il relativo telex.

La circolare è visionabile nella apposita sezione del nostro sito www.siulp.it

Roma, 14 gennaio 2017            La Segreteria Nazionale

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