Sul nr. 49 del 10 dicembre 2016 di questo notiziario, avevamo riportato i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del D. Lvo 165/1997, precisando come, ai fini dell’ottenimento di specifici benefici previdenziali, occorresse fare richiesta all'ex Ufficio di appartenenza (Comando Militare presso il quale si era in forza) per la trascrizione sul foglio matricolare dei periodi svolti in MISSIONI ALL'ESTERO.

In particolare, si faceva presente come fosse necessario che sul foglio matricolare risultasse che tali periodi fossero da considerarsi campagna di guerra, ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari ad 1 anno per ogni 3 mesi di servizio prestato all’estero, in base alla legge 1746/1962, specificando altresì se erano stati svolti sotto l'egida dell'ONU.

Tuttavia, sulla questione del riconoscimento delle missioni all’estero quali “campagne di guerra” era pendente un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale investita della questione di legittimità Costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, dopo alterne vicende giurisprudenziali, così come interpretato dal Consiglio di Stato, la citata maggiorazione si riteneva applicabile unicamente alle campagne di guerra della seconda guerra mondiale.

Al riguardo, in stretta concomitanza con la pubblicazione del nostro notiziario veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Sentenza 240/2016, del 11 novembre 2016 con cui la Corte Costituzionale dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU - in zone d’intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Per effetto della richiamata sentenza del giudice delle leggi l’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non è applicabile al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista dell’evento bellico nel quale il militare dovrebbe essere direttamente impiegato, né possono trovare applicazione le disposizioni recate dalla legge n. 390 del 1950, perché espressamente applicabili esclusivamente alle «campagne della guerra 1940-45».

Allo stato attuale delle cose, dunque, l’interpretazione corretta dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 limita il beneficio della supervalutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del periodo 1940-1945. Ciò significa che non può riguardare i nostri VFP.

Roma, 21 gennaio 2017            La Segreteria Nazionale

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