Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell’Ufficio Centrale di Vigilanza, dott. Domenico Iannone, il 2 febbraio 2017 “Come è noto in data 02.01.2017 è entrato in vigore il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto Franco Gabrielli, relativo al programma di Sorveglianza Sanitaria e promozione della salute degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Detto Decreto, a parere di chi scrive, risulta gravemente viziato, tra l’altro, per violazione di legge atteso che non si è preventivamente provveduto all’acquisizione del parere obbligatorio da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative, nella funzione di RLS, così come previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e succ. modificaz. ed integraz. (art.15 comma 1) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti, secondo la richiamata disciplina, è fatto capo al datore di Lavoro l’obbligo di consultazione preventiva sulla questione di valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale nonché per le iniziative relative alla promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori.

Inoltre, il contenuto complessivo del Decreto appare in stridente contrasto con le misure di profilassi connesse agli obblighi del datore di lavoro in considerazione del fatto che nella stragrande maggioranza delle realtà lavorative nessun intervento è stato posto in essere, nel tempo, al fine di adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

Da ultimo ma non per ultimo il Decreto de quo risulta gravemente carente nella parte in cui non regola il caso di giudizio di inidoneità dell’appartenente.

Da quanto sopra si ricava, de plano, l’assoluta inadeguatezza dell’impianto del Decreto in questione in quanto non risulta calibrato sulla reale situazione delle strutture che ospitano gli uffici di Polizia, assolutamente carenti dal punto di vista delle prescrizioni in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro nonché sui dispositivi di protezione individuale atteso che, come si è già avuto modo di evidenziare sopra, nessuna attività di prevenzione sanitaria è stata mai attuata a salvaguardia della salute del lavoratore.

In considerazione della normativa vigente che disciplina il rapporto di impiego del dipendente della Polizia di Stato ed in particolare le parti in cui si prevede il mantenimento dei requisiti per l’idoneità ai servizi di Polizia si chiede di conoscere:

  • quale sarà il destino di coloro i quali non risulteranno in possesso dei requisiti che il suddetto decreto chiede di accertare;
  • quale è la responsabilità del medico competente in assenza dei previsti requisiti e con il perdurare dell’impiego del dipendente nel caso di eventi pregiudizievoli per il dipendente stesso o per il servizio;
  • quale è il quadro normativo di riferimento per la collocazione eventuale di detto personale tenuto conto che le disciplina attualmente vigente, prevede che il dipendente che perde i requisiti per l’idoneità ai servizi di polizia, transiti nei ruoli tecnici se l’inidoneità è dipendente da causa di servizio, ferma restando l’idoneità al servizio in questi ultimi ruoli; in caso diverso la possibilità a richiesta dell’interessato di transitare nei ruoli dell’Amministrazione pubblica con conseguente allungamento della vita lavorativa sino a 67 anni qualora all’atto dell’accertamento dell’idoneità il dipendente non abbia maturato le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità;
  • quale è la responsabilità anche in sede civile del datore di lavoro e del medico competente per la mancata attuazione di iniziative finalizzate ad evitare le cause che hanno determinato l’inidoneità (ambiente di lavoro – organizzazione del lavoro – strumenti in dotazione) volendo specificare quali sono i dispositivi di protezione individuale che sono stati assunti dal datore di lavoro anche su indicazione del medico competente per evitare l’insorgere delle cause che hanno determinato il motivo di inidoneità;
  • in capo a chi attribuire le responsabilità se le cause che hanno determinato l’inidoneità non sono state previste nel DVR nonché, in caso contrario, qualora previste e non attuate.

Tutto ciò premesso si chiede altresì, di indicare espressamente la collocazione e l’utilizzo di detto personale ed il quadro normativo su cui regge la collocazione e quali sono gli obblighi per il datore di lavoro in caso di accertata inidoneità. In attesa di cortese riscontro rivolge distinti saluti.

Roma, 4 febbraio 2017            La Segreteria Nazionale 

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