Riportiamo il testo della nota nr. 555/RS/01/33/0682 del 14 febbraio 2017 dell’Ufficio Relazioni Sindacali “Recentemente è stata portata all'attenzione di questa Amministrazione una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri arruolatisi negli anni dal 1981 al 1983, relativa all'applicazione della percentuale di calcolo della base pensionabile.

Al riguardo è stata interessata la Direzione Centrale per le Risorse Umane che ha riferito che la questione risulta ad oggi all'esame della Direzione Centrale dell'INPS, che ha sollevato talune perplessità nella applicazione della norma da parte di una Sede Periferica dell'Istituto Previdenziale, la quale ha effettivamente ricalcolato la pensione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

Preliminarmente, è stato riferito che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione.

Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33%, fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno. Il legislatore del 1973 (T.U. pensioni n. 1092, art. 54, comma l) ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (= 20 anni). La fattispecie che ha generato il contenzioso non ricade, tuttavia, nell'applicazione dell'art. 54, lo comma del citato T.U., dal momento che l'interessato risulta cessato con un'anzianità contributiva superiore ai 35 anni e non con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

In ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, lo comma del T.U 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc. In conclusione, la citata Direzione Centrale è dell'avviso che sia necessario attendere le determinazioni definitive dell’lNPS, al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.” Occorre dire che in data 1° febbraio 2917, la Segreteria Nazionale aveva inviato una nota al Presidente dell’INPS Tito Boeri, con la quale sollevava la problematica richiedendone la soluzione.

Si riporta integralmente il testo

OGGETTO: Base pensionabile per gli arruolati nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Ricalcolo.

Gentilissimo Presidente, abbiamo da poco appreso che le pensioni del personale, facente parte del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza assunto di conseguenza prima del 25 giugno 1982, non usufruiscono delle agevolazioni disposte dall’Art. 54 del DPR 1092/1973 previsto per il personale militare e, per effetto del quale, “la pensione spettate al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

La legge del 6 marzo del 1992 numero 216, che ha convertito in legge con modifiche, il decreto legge del 7 gennaio 1992 numero 5 contenente le autorizzazioni di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri a proposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati e perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, enuclea il principio dell’equiordinazione.

Per rilevare questo dettato ricordiamo anche l’art. 3 comma 1 della legge 216/92, il N° 07 – 18 febbraio 2017 pag. 7 quale stabilisce che: “Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei ministri dell’Interno, della Difesa, delle Finanze, di Grazia e giustizia e dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con i ministri per la Funzione pubblica e del Tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell’articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei ministri interessati e con la concertazione del ministro dell’Interno”. A sostegno del principio dell’equiordinazione, inoltre, si richiama l’art. 19 della legge 183 del 2010 inerente la specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare in comma 1 enuclea che “ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti” Parrebbe al SIULP che l’INPS avrebbe riconosciuto tale diritto, procedendo all’adeguamento in funzione di un ricorso alla Corte dei Conti proposto da un Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri adesso in congedo.

Premesso quanto sopra, Le chiediamo di voler riscontrare se tale principio statuito dall’art 54 della richiamata norma trova applicazione anche sulle pensioni con sistema misto nel modo più favorevole per tutto il personale della Polizia di Stato, in questo periodo in quiescenza, arruolato prima del 25 giugno 1982 con lo status di militare e di tener conto di quanto stabilito dal prefato disposto anche per il personale arruolato antecedentemente la richiamata data, ma ora ancora in servizio.

La Segreteria Nazionale

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 179 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline