Ci scrive un collega che chiede delucidazioni in merito all'aspettativa. In particolare, nel premettere di aver vinto un concorso a tempo indeterminato, da funzionario Comunale, vorrebbe avvalersi di un periodo di aspettativa per avere la possibilità di effettuare una scelta consapevole in relazione all’impiego presso il Comune senza perdere la possibilità di ritornare a prestare servizio nella Polizia di Stato, al termine del periodo di aspettativa.

Lo stesso collega cita una norma contenuta in un contratto integrativo (CCNL integrativo del 16/05/2001 art.7 c.8) del pubblico impiego a regime privatizzato che ammette questa possibilità per il personale che voglia provare un altro impiego. Al riguardo occorre precisare che nella contrattualistica della polizia di Stato non esiste una norma come quella contenuta nella contrattazione collettiva relativa ad altri pubblici impiegati.

Una norma di questo tipo è però prevista legislativamente. Si tratta dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Detta norma prevede “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Come si evince dal testo della disposizione, l’aspettativa può essere concessa oltre che per il passaggio da un impiego all’altro, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali.

Tuttavia, al riguardo, occorre precisare che il Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per le relazioni sindacali, con Ministeriale n. 557/RS/01/78/12 del 28 luglio 2011 ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito degli approfondimenti svolti, ha concluso che l’aspettativa prevista dall’art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 non risulta applicabile al personale delle Forze di polizia.

Secondo il Dipartimento, invero, dalla lettura del comma 3 della norma in esame sembrerebbe estesa, in effetti, a tutto il personale della Polizia di Stato la preclusione contenuta nell’art. 23, comma 9bis del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le disposizioni in esso contenute non sono applicabili nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia.

Peraltro, secondo il Dipartimento, la stessa legge 4 novembre 2010, n. 183 introducendo il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale, in ragione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, escluderebbe l’operatività dell’articolo 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 al personale del comparto sicurezza.

La tesi del Dipartimento, tuttavia, non appare convincente, poiché sembra invocare strumentalmente il principio della specificità per limitare importanti diritti.

Anzi, è proprio il Consiglio di Stato, con una sentenza di ineccepibile chiarezza, a definire con precisione il carattere programmatico delle disposizioni di cui all’art. 19 della legge nr. 183 del 2010, precisandone la portata e comunque escludendo che la stessa possa avere un qualsiasi carattere inibitorio rispetto all’applicazione di nuove norme che sancissero il riconoscimento di nuovi diritti e spazi di agibilità per tutti i cittadini.

La sentenza, in questione emanata in materia di trasferimento chiesto ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104. la nr. 4047/2012 del 09/07/2012, cristallizza il principio che la formulazione adottata dall’art. 19 della legge nr. 183 del 2010, “…. non è in generale idonea a giustificare l’inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non fosse altro perché essa non contiene nessuna disposizione a esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all’interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.”

È probabile che un eventuale contenzioso rispetto al rigetto di una istanza prodotta allo scopo di ottenere questo particolare beneficio possa condurre a una pronuncia giurisprudenziale specifica, suscettibile di smentire e capovolgere l’attuale orientamento dell’Amministrazione.

Roma, 25 marzo 2017                La Segreteria Nazionale

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