Ci vengono chieste delucidazioni in ordine alle modalità di trasmissione dei certificati medici nei casi di assenza per malattia.

Sino all’entrata in vigore del nuovo regime sulla trasmissione telematica dei certificati, si può fare generalmente riferimento a quanto previsto dall’art. 21, commi 8 e ss., del CCNL comparto ministeri. sottoscritto il 16 maggio 1995, secondo cui “l’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio di appartenenza e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza”, inoltre, “il dipendente è tenuto a recapitare o spedire, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa”.

Occorre ricordare che l’obbligo di trasmissione telematica di certificati medici, riguarda, al momento, solo il personale a ordinamento privatistico.

Ne resta, pertanto, escluso il personale in regime di diritto pubblico quali magistrati, forze di polizia e forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale delle carriere diplomatiche.

Per loro si continua a applicare la disciplina cartacea.

Riguardo alla trasmissione telematica dei certificati si fa riferimento alle circolari della Funzione Pubblica 2/2010/DFP/DDI, e 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010.

Roma, 4 giugno 2017                La Segreteria Nazionale

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