Ci vengono richiesti sintetici chiarimenti sul congedo parentale con rifermento a vari aspetti della disciplina normativa dell’istituto. Il Congedo Parentale si può richiedere scaduti i tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto.

Si tratta di un istituto che ha subito sostanziali modifiche a seguito dell’emanazione del D.lgs 26 marzo 2001 nr. 151 (art. 32) e del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Il diritto compete ad entrambi i genitori, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita. I congedi parentali fruiti dai genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Destinatari del beneficio sono dunque:

  • la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
  • l’Unico e solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per l’elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di “genitore solo” che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

Importanti appaiono le precisazioni fornite dell’INPS con la circolare nr. 8 del 17 gennaio 2003 con riferimento alla situazione di genitore solo.

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore (casi già indicati nella circolare 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore.

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino sia quello della madre.

Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre. La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”. Deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato.

Nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato a uno solo dei genitori. La situazione di “genitore solo” viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, circostanza che deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.

È ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo” ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, i periodi di congedo parentale sono retribuiti, in relazione alla vigente disciplina in tema di congedo straordinario di cui al T.U. nr. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, nel modo seguente:

  • fino al terzo anno del bambino si ha diritto a 45 giorni retribuiti per intero, rientranti nel limite annuale del congedo straordinario. Eventuali, ulteriori periodi saranno retribuiti al 30 per cento dello stipendio, nel limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruibili da entrambi i genitori. Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.
  • Dal terzo al sesto anno del bambino sesto anno di età del bambino (e cioè fino al giorno del sesto compleanno) spetterà il trattamento economico del 30 per cento dello stipendio, sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi;
  • Oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al dodicesimo, non è prevista retribuzione dei periodi di congedo parentale (Circolare 555/RS//555/01/137/2 del 13 ottobre 2016)

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, la fruizione del congedo parentale, è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Al riguardo, l’INPS ha diramato direttive con la circolare n. 139 del 17/07/2015.

Per ulteriori periodi di assenza dal servizio si potrà ricorrere all’aspettativa. Occorre ricordare che con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza, fino ad oggi esclusivamente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa.

Al fine di fornire un indirizzo univoco circa le modalità, la documentazione da produrre, gli effetti giuridici e gli aspetti retributivi interessanti tale istituto, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001.

Successivamente, il contratto relativo al terzo quadriennio (2002 2005) normativo per le forze di polizia a ordinamento civile (DPR 164/2002) e la circolare nr. 333- A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, hanno chiarito definitivamente i termini e le modalità applicative dell’istituto alla categoria dei lavoratori di Polizia.

Per il congedo parentale fruibile in forma frazionata non è stabilita una durata minima; è peraltro necessaria l’alternanza tra la fruizione del beneficio e l’effettiva ripresa del servizio (della durata di almeno un giorno) valido agli effetti interruttivi.

I turni di riposo settimanale e le festività non interrompono più periodi di congedo parentale, restando assorbiti e computati nella predetta astensione.

Roma, 1 luglio 2017               La Segreteria Nazionale

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