Abbiamo più volte ricevuto sollecitazioni dalle nostre strutture provinciali in relazione all’annoso problema della mancata attribuzione dell’indennità di missione ai colleghi della Polizia Stradale.

Al riguardo, dobbiamo ricordare come in molteplici occasioni la questione sia stata sollevata con la formulazione di quesiti in merito all’individuazione dei confini della cosiddetta circoscrizione o zona di competenza della Sezione Polizia Stradale.

Ulteriore problema è quello costituito dalla individuazione delle attività non riconducibili all’ordinario servizio di istituto del personale della Specialità.

Considerato che l’Amministrazione ha confermato e mantenuto nel tempo il proprio orientamento negativo in ordine al riconoscimento dell’indennità, il SIULP seguiterà a ricercare ogni possibile soluzione per sciogliere i nodi di quella che sembra assumere le forme di una ingiustificata disparità di trattamento, in danno del personale della Polizia Stradale, nell’applicazione della normativa concernente le missioni.

A scopo esemplificativo, riportiamo di seguito le risposte fornite, con le varie interpretazioni, dalla Direzione Centrale delle specialità e dala Direzione Centrale delle risorse umane.

L’orientamento dell’Amministrazione in ordine dal problema è riassunto nella Ministeriale 300/A/2932/12/131R/11/15 del 17 aprile 2012 avente ad oggetto: indennità di trasferta per i servizi fuori sede del personale della Polizia di Stato.

Ne riportiamo di seguito il testo: “La presente fa riferimento alla nota nr. 333-G/II.2624/02, datata 22 marzo 2102, indirizzata al Compartimento Polizia Stradale per le Marche, con la quale sono anche stati chiesti a questa Direzione chiarimenti in ordine ai criteri per l’applicazione dell’indennità di trasferta per i servizi svolti dalla Specialità. Il tema della corresponsione dell’indennità per i servizi fuori sede, c.d. indennità di trasferta di cui alla legge 18.12.1973, n. 836, è stato più volte posto all’attenzione, per superare dubbi di natura interpretativa a fronte di fattispecie di impiego delineate da più di un triennio e per categorie di dipendenti diverse dei corpi di polizia.

Al riguardo, sono state indette anche riunioni interdirezionali di confronto, che non hanno consentito di raggiungere una definitiva soluzione né con direttive che confermino o, viceversa, smentiscano l’interpretazione della normativa in termini restrittivi, né con altre iniziative volte a dare una specifica descrizione della tipicità dei servizi svolti dalla Polizia Stradale per sottrarli alla necessità del ricorso alla via interpretativa della citata legge 836/1973.

Nel recente passato alcune OO.SS. hanno anche richiesto, a vari livelli di confronto istituzionale, il riconoscimenti del trattamento economico di missione anche per i normali servizi di vigilanza stradale, quando svolti per più di 4 ore e a distanza maggiore di 10 km dalla sede di servizio, similmente a quanto accade per il personale di altri uffici della Polizia di Stato, sul territorio. Richieste che non possono, però, trovare accoglimento in forza delle disposizioni impartite, con Min.le 333/A/1/9807.D.43 del 13.02.2002.

La Prefettura di Prato, con nota del 16.11.2011, ha chiesto di chiarire se il trattamento economico di missione sia effettivamente dovuto alle pattuglie per i servizi istituzionali resi nell’ambito stabilito dai piani compartimentali, quando l’itinerario controllato si sviluppi fuori dalla provincia di appartenenza.

Il Servizio Polizia Stradale, sulla base degli orientamenti consolidati nel tempo, ha confermato l’interpretazione restrittiva che non riconosce l’indennità quando il servizio di vigilanza si svolga, come nel caso di specie, su itinerari anche interprovinciali, stabiliti con appositi piani compartimentali e formali ordini si servizio.

Tuttavia è avvertita l’esigenza di sciogliere, nella rigorosa cornice normativa, dubbi e incertezze interpretative , garantendo al contempo, a tutti gli Operatori, un trattamento economico uniforme sul territorio.

La legge 836/1973 esclude la corresponsione dell’indennità “nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto…”. Al riguardo, seppur non sia mai stato agevole attagliare al personale della Specialità Polizia Stradale i concetti di “circoscrizione o zona di competenza”, di “normale servizio di istituto” e di “ufficiali e guardiani idraulici, di bonifica e cantonieri stradali”, si ritiene che per circoscrizione debba intendersi l’ambito territoriale in cui l’ufficio di Polizia realizza l’attività istituzionale. Sotto il profilo operativo, il D.M. 16.3.1989 e successive modifiche, fissa per i Compartimenti di Polizia Stradale la competenza regionale, per le Sezioni quella provinciale e per le Unità Operative Distaccate quella coincidente, di volta in volta, con aree caratterizzate da rilevanti volumi di traffico o con arterie di grande collegamento o con tratte autostradali che interessano più province e regioni.

Dunque la circoscrizione o zona di competenza si identifica, di regola, con gli itinerari delle pattuglie di vigilanza stradale previsti in appositi piani compartimentali, all’interno delle regioni di competenza, anche quando questi oltrepassino addirittura i confini regionali.

I Compartimenti di Torino, Bolzano e Napoli estendono le proprie competenze, rispettivamente, alla Valle d’Aosta, alla provincia di Belluno e al Molise, mentre i Compartimenti di Palermo e Catania limitano le proprie alla Sicilia occidentale e orientale. Il contenuto operativo appare in tutta la sua portata approfondendo la struttura delle Sottosezioni Autostradali il cui ambito di competenza coincide con le tratte autostradali attraversanti province e regioni in cui si esplica, in via esclusiva, l’attività istituzionale. In conclusione, a prescindere dai confini amministrativi.

L’esatta individuazione delle aree di competenza delle strutture operative della Specialità sul territorio appare necessaria per cogliere l’intima essenza dei piani compartimentali, previsti dall’art. 39 del D.P.R. 28.10.1985, n,782. Essi costituiscono, infatti, lo strumento organizzativo di elezione per modulare, in una visione regionale concepita per affrontare e gestire le complesse logiche della circolazione stradale, i servizi d’istituto di tutte le Sezioni e UU.OO.DD. dipendenti, modellandole ai territori (della Regione) in cui quei fenomeni si sviluppano.

Molte strade statali e provinciali iniziano nel territorio di una provincia, ne lambiscono o ne interessano altre, e successivamente in rientrano in quella di origine. Pianificazioni tecniche che tengono conto, non tanto e non solo dei confini amministrativi, ma quanto e soprattutto delle caratteristiche delle arterie stradali, dei volumi dei flussi di traffico civile, commerciale e turistico, dell’andamento degli eventi infortunistici, delle criticità in genere della circolazione ordinaria e in determinati periodi dell’anno, del tessuto connettivo che si crea tra gli ambienti stradali e la circolazione, delle indicazioni delle autorità di P.S. In altre parole, l’ambito operativo delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Distaccamenti non può che identificarsi con quello disposto con la pianificazione tecnica dai Compartimenti dai quali dipendono, attraverso gli specifici itinerari compartimentali, anche quando questi attraversino province e regioni.

Questa chiave di lettura appare in sintonia con il D.M. 16 marzo 1989,e successive modifiche e integrazioni, segnatamente nella parte in cui si prescrive che “…i Compartimenti nell’ambito delle proprie competenze territoriali svolgono compiti di indirizzo delle Sezioni….il Dirigente di Compartimento predispone la pianificazione dei servizi di vigilanza stradale….” E “….le Sezioni …per l’esecuzione dei piani di vigilanza predisposti dai Compartimenti…si avvalgono delle unità operative distaccate…”.

La relazione “strutturale” della Specialità, all’interno delle proprie articolazioni, è stata cioè pensata per vincolare tutte le sue parti territoriali in una complessa rete a livello regionale, funzionale alle esigenze della circolazione extraurbana delle grandi vie di comunicazione, in rapporto alle quali l’ambito comunale o il centro abitato sede dell’Ufficio o della caserma ha una valenza residuale.

Per quanto attiene poi al concetto di “normale servizio di istituto espletato dal personale di vigilanza”, si ritiene che tale fattispecie si configuri nell’ipotesi in cui mediante foglio di servizio , il personale sia comandato a svolgere attività di vigilanza e viabilità stradale che comprende, come noto, la vigilanza (in modalità stop & go) di una determinata tratta, precisamente individuata nella sua estensione e nei punti di partenza e ritorno, il rilievo d’incidenti, l’accertamento di violazioni amministrative e penali, , gli interventi per garantire la fluidità del traffico, le soste operative di controllo anche con apparecchiature speciali quali etilometri, precursori, lettori di dischi per cronotachigrafo, telelaser, autovelox, pese mobili, ecc.. strumentazioni che, nelle ipotesi ordinarie, rappresentano l’ausilio tecnico per le attività di accertamento.

Diverso regime ai fini della concessione dell’indennità, si ritiene debba configurarsi in tutte quelle ipotesi in cui il foglio di servizio preveda per l’intero svolgimento del turno, un’attività diversa dalla vigilanza stradale come sopra descritta, quale quella, ad esempio, del contrasto della guida in stato di ebbrezza, controlli del rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida e riposo, repressione dei sovraccarichi, posti di blocco, attività ispettive e di coordinamento, attività di polizia giudiziaria e amministrativa connessa alla vigilanza…………… sia perché le sue componenti non sono tutte presenti (ricognizione, rilievo incidenti, accertamento violazioni, ecc…) e sia perché l’impiego delle apparecchiature rappresenta non un ausilio all’attività operativa ma lo scopo principale, se non esclusivo, del servizio.

A più forte ragione non possono essere considerati “normali servizi di istituto espletati dal personale di vigilanza” le ipotesi operative completamente sganciate dalla vigilanza, quali le scorte a personalità o quelle rese in occasione di manifestazioni, l’aggiornamento professionale, la traduzione di soggetti arrestati o espulsi, il ritiro o la riconsegna di materiali o trasferimenti di unità operative da un Reparto ad un altro, per incontri o rapporti gerarchici ufficiali.

L’art. 3, lettera c), della legge 836/1973 esclude l’indennità di missione quando ricorrano simultaneamente entrambe le condizioni preclusive esaminate, pertanto, argomentando a contariis, per corrispondere la trasferta è sufficiente che il servizio di vigilanza stradale venga effettuato fuori della circoscrizione di competenza (cioè dagli itinerari inseriti nei piani Compartimentali), oppure che il servizio espletato sia diverso da quello di vigilanza stradale.

Non vi è dubbio, poi, che l’indennità non andrebbe comunque corrisposta quando ricorrono le altre condizioni previste dall’art. 3, lettere a,b,d) cit. legge, cioè quando la missione sia inferiore alle 4 ore, ovvero sia effettuata nella località di abituale dimora o distante meno di 10 km dal confine del comune in cui ha sede l’ufficio di appartenenza. In conclusione, l’indennità va corrisposta colo quando il personale della Specialità svolge per più di 4 ore, ad una distanza non inferiore a 10 chilometri, fuori degli itinerari compartimentali di competenza e dei normali servizi di vigilanza e di viabilità, attività mirate quali il controllo dei limiti di velocità o delle condizioni psicofisiche ovvero di altre specifiche violazioni, anche con l’ausilio di strumentazioni , servizi di PG, ispettivi e/o di coordinamento di dispositivi operativi complessi; servizi con il Centro Mobile di Revisione; servizi svolti fuori dai normali itinerari compartimentali per interventi ed attività indefettibili per il servizi, dal personale di un Reparto che viene inviato ad operare in itinerari, autostradali i ordinari, diversi da quelli fissati dal Compartimento per quel Reparto, etc.

Si sottopone, pertanto, la materia alla valutazione di codesta Direzione Centrale anche al fine di chiarire, per il futuro, le ricorrenti perplessità avanzate dalle Prefetture sul piano amministrativo contabile.

Sul fatto, si rinnova comunque quanto auspicato in precedenza da questa Direzione con la nota 300/A71/51908/131/11/1\5 del 1/3/2002...”

Roma, 8 luglio 2017              La Segreteria Nazionale

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