Non sappiamo se la scomposta e stravagante serie di lettere che denunciano plateali penalizzazioni asseritamente inflitte a quanti, in virtù del riordino delle carriere, beneficeranno della possibilità di transitare al ruolo superiore, siano dovute a impreparazione, malafede, accecante desiderio di aggrapparsi al disperato tentativo di svilire la portata del Riordino delle Carriere o quant’altro.

Di certo, qualunque sia la ragione sottesa a questa avventata rincorsa a mettere il dito nella supposta piaga, evidenzia una imbarazzante tendenza a prendere posizione senza preoccuparsi di approfondire la fondatezza delle ipotesi.

Un eloquente indicatore del mediocre livello di preparazione e di serietà che caratterizza l’iniziativa di alcune organizzazioni sindacali. Sarebbe bastato leggere con più calma il testo del Riordino, per evitare di procurare un inutile, dannoso e forse non del tutto innocente allarme, tra la categoria. Ma l’approssimarsi del 31 ottobre, come di prassi, stimola famelici appetiti che regolarmente finiscono con dolorose indigestioni.

I tecnocrati d’assalto si sono infatti limitati a leggere - o a voler leggere - solamente una prima parte dell’art. 45 del D.L. 95/2017, per l’appunto il testo che disciplina la revisione dei ruoli, e precisamente i commi 5 e 6[1], a tenore dei quali, in effetti, si potrebbe individuare il presupposto di una potenziale penalizzazione. Non si sono così accorti che il comma 19 del medesimo articolo contiene una clausola di salvaguardia determinante, in forza della quale “Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”.

Il che significa che continua a trovare applicazione l’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 193 del 2003 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), per effetto del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro”.

Norma di tutela che continuerà quindi a trovare applicazione, e che era stata prevista proprio perché, anche prima dell’odierno riordino, i parametri delle qualifiche apicali del ruolo inferiore erano più elevati della qualifica di base del ruolo superiore. Invitiamo quindi gli apprendisti stregoni ad iscriversi ad un corso di formazione sindacale che al contempo eviti loro di incappare in imbarazzanti figuracce, e agli incolpevoli colleghi di essere sottoposti a ingiuste torture morali causate da tale inqualificabile approssimazione.

Per agevolare la comprensione della problematica, riportiamo di seguito il testo dell’art. 45 del D.L. 95/2017 comma 5 e 6:

Art. 45, comma 5

Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito airuoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

Comma 6

Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.

Roma, 7 ottobre 2017          La Segreteria Nazionale

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