Ritorniamo su un argomento, già trattato su queste pagine (vedi nr. 43 del 23 ottobre scorso) a seguito delle richieste di chiarimento che ci sono pervenute, soprattutto in tema di differenze tra la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo retributivo dei contributi previdenziali.

Inserito nell'ultima Legge di Bilancio, il cumulo consente di mettere insieme i contributi previdenziali versati a Enti diversi dall'Inps o tra diverse gestioni dello Stesso Istituto. S'è sempre potuto fare, ma prima l'operazione si pagava e a caro prezzo.

Oggi non più. L’istituto è utilizzabile da coloro che hanno versato contributi in gestioni diverse. La richiesta va presentata all’ultimo ente al quale si versano i contributi e la pensione è pagata dall’Inps con un solo assegno, pari alla somma delle varie quote, che poi richiede a ogni gestione interessata la sua parte. Innanzitutto, occorre individuare la gestione previdenziale nella quale sono accreditati i contributi previdenziali.

Questa è differente non solo a seconda della tipologia di lavoro svolto (dipendente, autonomo, parasubordinato), ma anche in ragione del settore di attività del datore di lavoro: ad esempio, i dipendenti pubblici, generalmente, versano i propri contributi alla gestione ex Inpdap e non al fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, pur essendo, ugualmente, lavoratori subordinati.

Per i liberi professionisti, la gestione è differente a seconda dell’attività esercitata: ad esempio, gli avvocati versano i propri contributi nella Cassa Forense, gli ingegneri a Inarcassa, i consulenti del lavoro all’Enpacl; i liberi professionisti privi della gestione di categoria versano, invece, i contributi alla Gestione Separata dell’Inps.

Ogni cassa ha regole diverse, anche in merito ai requisiti per la pensione: ecco perché la possibilità di riunire i contributi in una sola gestione può rivelarsi fondamentale.

La ricongiunzione consente di far confluire i contributi presenti in altre gestioni in un’unica cassa, per ottenere una sola pensione: il trattamento, cioè, viene calcolato come se i contributi fossero da sempre appartenuti alla cassa in cui confluiscono.

Questo è senz’altro molto vantaggioso, per quanto riguarda l’assegno di pensione, ma sino ad oggi ha comporatto dei costi piuttosto alti:

  • se il periodo da ricongiungere è soggetto al calcolo retributivo (sino al 31 dicembre 2011 per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; sino al 31 dicembre 1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi alla stessa data), l’onere di ricongiunzione è determinato con un sistema molto complesso ed è tanto più alto quanto più ci si avvicina alla data della pensione;
  • se il periodo da ricongiungere è soggetto al calcolo contributivo, l’onere si calcola sul reddito degli ultimi 12 mesi ed è moltiplicato per il numero di anni da ricongiungere, sottraendo il valore dei contributi trasferiti: ad esempio, se al momento della domanda hai uno stipendio di 30.000 euro e devi ricongiungere, nell’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (Ago), 2 anni di contributi, l’onere sarà pari all’aliquota contributiva della gestione (in questo caso 33%) calcolata sull’ultima retribuzione e moltiplicata per gli anni da riunire, quindi a 30.000 x 33% x 2; al valore ottenuto, 19.800 euro, dovrai ovviamente sottrarre l’importo dei contributi trasferiti.

Non è sempre possibile, comunque, effettuare la ricongiunzione, dato che può essere domandata solo:

  • alla cassa alla quale risulta in corso l’iscrizione alla data della domanda;
  • all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO: si tratta della gestione Inps alla quale è iscritta la generalità dei lavoratori subordinati del settore privato);
  • ad una gestione nella quale risultano versati almeno 8 anni di contribuzione.

La ricongiunzione nell’Ago, in particolare, può essere richiesta:

  • in presenza di versamenti nell’AGO ed in una o più gestioni previdenziali “alternative”;
  • in presenza di versamenti in almeno due ordinamenti diversi dall’AGO. 

Non è dunque necessario che il lavoratore sia stato iscritto all’Ago o che possieda una contribuzione minima versata in tale fondo.

Se sono ricongiunti periodi di iscrizione presso una gestione dei lavoratori autonomi, è necessaria l’iscrizione per almeno 5 anni in un fondo dei lavoratori dipendenti; ad ogni modo la ricongiunzione dei contributi versati in tale gestione desta poco interesse, in quanto esiste, dal 1990, la facoltà di cumularli gratuitamente.

Regole differenti sono poi previste per ciascuna gestione: ad esempio, la Gestione Separata non consente alcun tipo di ricongiunzione, ma solo il computo dei contributi, una sorta di somma gratuita.

Ad ogni modo, con la Legge di Stabilità 2017 ogni tipo di ricongiunzione dovrebbe essere gratuito e dovrebbero cadere i vincoli di permanenza nelle singole gestioni: queste modifiche renderebbero la ricongiunzione senz’altro il metodo di riunione dei contributi più conveniente in assoluto.

La totalizzazione è sempre stata a titolo gratuito e consiste solo nella possibilità di totalizzare i contributi. Con essa i versamenti non sono sommati in un’unica gestione, ma restano nella cassa di appartenenza; in pratica, i contributi vengono sommati per ottenere il diritto alla pensione, ma ogni gestione eroga la sua quota pensionistica di competenza. I requisiti per la pensione, peraltro, sono diversi rispetto a quelli previsti nella generalità dei casi:

  • per fruire del trattamento di vecchiaia in totalizzazione, nel 2016, sono necessari 20 anni di contributi e un’età pari a 65 anni e 7 mesi (sia per gli uomini che per le donne);
  • per ottenere la pensione d’anzianità in totalizzazione, invece, occorrono 40 anni e 7 mesi.

Inoltre, è necessaria l’attesa di un periodo, detto finestra, che è di 18 mesi per il trattamento di vecchiaia e di 21 per quello di anzianità.

Il calcolo della pensione avviene interamente col metodo contributivo, in proporzione a quanto accreditato in ogni fondo o cassa, a meno che non si raggiunga il diritto ad un’autonoma pensione in una delle gestioni nella quale sono versati i contributi, purché si tratti di una gestione Inps o Inpdap.

Il calcolo interamente contributivo, basandosi sui versamenti accreditati e non sugli ultimi anni di stipendio, come il retributivo, comporta delle penalizzazioni della prestazione molto alte. Il cumulo retributivo, noto anche come totalizzazione retributiva, consente di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pensione, ma, a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione, e non obbligatoriamente col sistema contributivo.

Il metodo di calcolo utilizzato dipende, quindi, dall’anzianità del lavoratore, determinata considerando tutte le gestioni: sono conteggiati col contributivo, come già esposto, gli anni dal 1996 in poi, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; per chi vanta oltre 18 anni di contribuzione alla stessa data, sono calcolati col contributivo gli anni dal 2012 in poi. Il cumulo retributivo, tuttavia, può essere utilizzato solo se non si matura la pensione di vecchiaia presso alcuna delle gestioni in cui risultano versati i contributi; inoltre, non è consentito per la contribuzione accantonata presso le casse professionali e per la Gestione Separata.

I requisiti per l’accesso alla pensione, in questo caso, saranno quelli di vecchiaia o anzianità più elevati quelli di tutti gli ordinamenti delle singole gestioni. Se si possiedono contributi versati alla gestione Inps artigiani e commercianti e al fondo lavoratori dipendenti, è possibile il cumulo gratuito dei versamenti.

Il trattamento si ottiene sommando le due quote, calcolate separatamente sui contributi da lavoro dipendente e su quelli da artigiano o commerciante. Per esigenze di completamento della trattazione occorre aggiungere che una sommatoria gratuita dei contributi è prevista, infine, anche per gli iscritti alla Gestione Separata, nonostante non sia possibile la ricongiunzione per tale cassa. Il computo nella Gestione Separata, in particolare, consente di cumulare, presso tale gestione, i contributi da lavoro dipendente ed autonomo accreditati in altre casse, se si opta per il calcolo della pensione col sistema contributivo.

Possono esercitare la facoltà di Computo nella Gestione Separata coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni, sino al 31 dicembre 1995: valgono tutti i contributi, compresi quelli volontari e figurativi;
  • anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 posteriori al 31 dicembre 1995.

Analizzati i vari sistemi di riunione o sommatoria dei contributi, il più conveniente, considerando l’ammontare dell’assegno di pensione, è senza dubbio la ricongiunzione, che tuttavia sino ad oggi risultava paradossalmente, il meno conveniente, considerando gli oneri da sostenere.

La possibilità di ottenere la ricongiunzione gratuita cambia radicalmente l’attuale situazione, rendendo questo sistema il più vantaggioso, in tutto e per tutto.

Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di affermare su queste stesse pagine, occorrerà verificare in quali termini si concretizzerà la gratuità della ricongiunzione e, soprattutto, se questa possibilità sarà offerta per tutte le gestioni, o solo per alcune.

Inoltre, non dimentichiamo che le differenze di trattamento si assottiglieranno sempre di più nel tempo, sino ad arrivare, tra non molti anni, a vantaggi quasi nulli della ricongiunzione rispetto alla totalizzazione: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, infatti, è soggetto al calcolo interamente contributivo.

Pertanto, per questi lavoratori le differenze tra totalizzazione e ricongiunzione saranno minime e riguardano soltanto le modalità di liquidazione della pensione ed i requisiti richiesti.

Roma, 5 novembre 2017              La Segreteria Nazionale

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