Sono stati posti numerosi quesiti circa la decorrenza delle nomine alle qualifiche superiori del ruolo dei Sovrintendenti a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 95 del 2017, c.d. Riordino delle Carriere.

Il problema si pone essenzialmente per l’annualità relativa all’anno 2006 con decorrenza 1.1.2007 del Concorsone, ai quali è stato notificato il decreto con la nomina a Sovrintendente Capo con decorrenza, ad ogni effetto – quindi sia giuridico che economico – dal 1° ottobre 2017.

Ciò dipende dalle espresse indicazioni dell’art. 2, lettera n), del testo normativo, secondo il quale “il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24- septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ov- vero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella A, ai fini dell’accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017”.

La norma, che in effetti non è di agevole comprensione, si preoccupa in buona sostanza di impedire che ci siano effetti di anticipo di anzianità per tutte le qualifiche – quindi non solo per i Sovrintendenti Capo – che alla data di entrata in vigore, cioè l’1 ottobre 2017, ancora non avevano completato il periodo di riduzione previsto.

Nel caso concreto dei Sovrintendenti dell’annualità 2007, avendo maturato la qualifica di sovrintendente al 1.1.2014, nel 2017 avevano meno dei 5 anni necessari alla promozione nella qualifica superiore.

Da cui la retrodatazione solamente alla data del 1° ottobre 2017. Questo spiega anche la ragione per la quale, invece, i Vice Sovrintendenti dell’annualità 2012 sono stati nominati Sovrintendenti con decorrenza 1.1.2017.

L’art. 2, lettera g), prevede infatti che “i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente”.

Questo in concreto essendo l’articolato normativo di riferimento, la differenza di trattamento si spiega esclusivamente se si tiene conto all’impossibilità di riconoscere effetti anteriormente all’entrata in vigore del riordino per quanti, a quella data, ancora non avevano completato l’intero percorso di carriera previsto dalla disciplina anteriore.

La giustificazione del limite stabilito dal Legislatore va ricercata nella disponibilità di risorse, e nella difficoltà di attribuire a ciascuno gli identici effetti migliorativi.

Roma, 17 dicembre 2017               La Segreteria Nazionale

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