Una recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (la n. 289/2017) ha riproposto all’attenzione la questione del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’amministrazione militare ai fini della progressione di carriera nella Polizia di Stato (sul punto anche flash nr. 40 del 1 ottobre 2017).

Va intanto detto che questa pronuncia, per quanto del tutto particolari fossero le circostanze dedotte nel caso di specie, si pone in contrasto con la precedente univoca giurisprudenza.

Possono qui essere citate, tra le varie, le recenti sentenze 3553 del 16.03.2017 e 1945 del 6.2.2017, nonché, più risalente, la n. 5204 del 13.6.2011, tutte del TAR Lazio (Roma), che si erano espresse per il reciso diniego del riconoscimento di cui si tratta.

Secondariamente occorre chiarire che gli effetti della sentenza del TAR friulano, che in ogni caso non è definitiva e che dovrà poi passare al vaglio del gravame sottoposto al Consiglio di Stato in sede di appello, non possono essere automaticamente estesi a quanti, pur trovandosi nelle medesime condizioni, non hanno aderito al ricorso accolto dai giudici amministrativi del collegio triestino. In pari tempo va segnalato che contro i provvedimenti amministrativi esistono termini estremamente brevi entro i quali, a pena di decadenza, è necessario proporre ricorso avanti alla competente giurisdizione.

Sarà pertanto necessario, per i colleghi che non hanno preso parte all’originaria azione in giudizio, valutare attentamente l’eventuale decorso del termine utile a ricorrere. Di queste considerazioni ci si occuperà più oltre.

Si crede intanto opportuno, anche per favorire la migliore comprensione del contesto di cui ci si occupa, prendere in considerazione il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che si è evoluto a seguito di successivi interventi del legislatore.

L’originaria disciplina normativa.

L'art. 47, co. 8, della L. n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 15 del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall'art. 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall'art. 51 della L. n. 668 del 1986), ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella Forza Armata di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni; mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera corrispondente o superiore, era valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà.

Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l'utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva, quale condizione per il suo riconoscimento, che nella nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51). Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell'abbreviazione dell'anzianità effettiva di servizio richiesta 'ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato' (art. 47 e art. 51) e ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso a qualifica superiore (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell'amministrazione militare di provenienza.

L’entrata in vigore del D. L.vo 334 del 2000. Con l’entrata in vigore del D. L.vo 334 del 2000, e precisamente ad opera dell'art. 69, comma 1, lett. h) del citato testo normativo, è stata però disposta l’espressa abrogazione dell’art. 51, della L. n. 668 del 1986. Di talché, da quel momento, come chiarito da numerose sentenze (vedi quelle già in precedenza richiamate, ovvero: TAR Lazio, 3553/2017; Tar Lazio, 1945/2017; Tar Lazio, 5204/2011) la possibilità di chiedere il riconoscimento dell’anzianità per il servizio prestato nei ruoli militari è di fatto venuta meno. La non applicabilità degli artt. 199 e 200 del D.P.R. 3/1957 Il venir meno della norma che consentiva il “recupero” dell’anzianità maturata nei ruoli delle Forze Armate ha indotto taluni ad invocare, in via sussidiaria, l’applicazione degli artt. 199 e 200 del D.P.R. 3 del 1957, norme che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trasferire gli impiegati civili da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Tentativo che la giurisprudenza non ha ritenuto apprezzabile, concludendo per il rigetto del ricorso (vedi la già citata TAR Lazio, 3553/2017, nonché, per la più generale disamina dei principi sottesi alla materia Cons. Stato, 16.2.2009, n. 854).

In primo luogo perché il presupposto ineludibile su cui si fonda l’art. 199 è il passaggio da un ruolo all’altro della medesima amministrazione, caso ben diverso da quello di chi ha prestato in precedenza servizio nell’amministrazione militare. Secondariamente perché il passaggio dalla carriera militare a quella nei ruoli della Polizia di Stato non avviene per trasferimento, bensì per concorso, ipotesi che quindi non può essere assimilata a quella contemplata dal combinato disposto degli articoli 199 e 200 del D.P.R. 3/1957.

A margine – come segnala anche Cons. Stato 854/2009 – va poi considerato che l’eventuale riconoscimento dell’anzianità pregressa saerrebbe illegittimo anche perché potrebbe comportare un inquadramento nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano. In definitiva stante l’orientamento della giurisprudenza, anche quello più recente, un eventuale ricorso andrebbe sicuramente incontro ad un rigetto. Si rischierebbe peraltro di incorrere in severe condanne alle spese, proprio perché l’interpretazione giurisprudenziale, univoca e consolidata, potrebbe far qualificare il ricorso come temerario. La diversa conclusione della sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, n. 289/2017.

Veniamo quindi ora all’approfondimento della diversa prospettiva interpretativa che, in discontinuità con la consolidata giurisprudenza, ha visto accolto il ricorso proposto al TAR Friuli Venezia Giulia da numerosi Allievi Agenti che, a partire dal mese di ottobre del 2014, hanno frequentato il corso presso la Scuola di Trieste. Come si comprende dalla lettura della sentenza, la Corte friulana ha innanzitutto rilevato la peculiare formulazione del bando (prot. N.333-B/12E.2.08 del 21.11.2008) con il quale sono stati messi a concorso complessivamente 907 posti da Allievi Agenti della Polizia di Stato, di cui 449 riservati ai VFB in ferma prefissata di un anno, ammessi direttamente alla frequenza del corso di formazione, e 408 riservati invece ai VBB in ferma prefissata quadriennale.

Più in concreto l’esistenza di un’unica graduatoria, e di due diverse decorrenze di ammissione al corso, per giunta con la previsione che il secondo contingente avrebbe dovuto necessariamente prestare servizio nelle Forze Armate per ulteriori quattro anni, è stato l’argomento che il TAR adito ha valorizzato per fondare l’accoglimento delle ragioni dei ricorrenti. Si legge infatti nella sentenza che “Sia i concorrenti inclusi nella prima aliquota, sia quelli inclusi nella seconda aliquota, sono espressamente qualificati nel bando come vincitori. L’inserimento nei ruoli della Polizia di Stato anche per questo secondo gruppo di vincitori, infatti, non è subordinato al superamento di ulteriori prove o valutazioni, salvo il mantenimento dei requisiti…

Ne consegue che, a fronte di una procedura unica per l’accesso alla carriera in Polizia di Stato e di un’unica graduatoria finale, l’anzianità di servizio non può che essere la medesima per l’una e per l’altra aliquota”. Si osserva pertanto una evidente differenza rispetto ai ricorsi precedentemente proposti, e rigettati, dalle corti amministrative. Ma ci si deve allora chiedere se, alla stregua dei principi affermati dal TAR friulano, gli appartenenti alla seconda aliquota del concorso in narrativa possano immaginare di proporre a loro volta un ricorso che riconosca loro i medesimi diritti attribuiti ai colleghi di corso dalla sentenza in parola. Il problema riguarda non tanto le ragioni di diritto, che potrebbero agevolmente essere riproposte così come sono state apprezzate dal TAR friulano, quanto piuttosto la decadenza dei termini utili all’impugnazione.

L’Amministrazione convenuta aveva in effetti invocato la inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti. Tale eccezione è stata respinta dal Collegio giudicante sul presupposto che “né il bando di concorso, né la graduatoria definitiva contengono una espressa statuizione sull’inquadramento dei ricorrenti e sulla relativa anzianità di nomina, sicché non dovevano essere immediatamente impugnati…

A sua volta la lettera di convocazione è priva di contenuto provvedimentale, come tale è inidonea a ledere gli interessi dei ricorrenti, sicché anch’essa non necessitava di autonoma e tempestiva impugnazione”. Se questo è vero per chi ha aderito allora al ricorso, è vero anche che – lo si rinviene sempre nel testo della sentenza – la decorrenza della nomina è stata determinata con il decreto di inquadramento ad Allievi Agenti della Polizia di Stato in data 28.10.2014, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 1.6.2015.

E che, parimenti, con il superamento del corso di formazione, a tutti i frequentatori è stato notificato l’inquadramento nella qualifica di Agente della Polizia di Stato, con la relativa decorrenza. Dunque stiamo parlando di provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, che si dovevano impugnare entro i ristretti e rigorosi termini prescritti, e cioè entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR, ovvero entro 120 giorni avanti al Presidente della Repubblica. Cosa puntualmente fatta dagli originari ricorrenti, rispetto alla quale invece oggi non sarebbe più possibile per perenzione del diritto ad impugnare.

Esiste invero una ipotesi alternativa che, per quanto azzardata, si potrebbe immaginare di percorrere. Si tratterebbe, in altre parole, di attendere la notifica del decreto di nomina ad Agente Scelto, e di impugnarlo nella parte in cui stabilisce la decorrenza nella qualifica solamente cinque anni dopo l’assunzione nella Polizia di Stato.

È bene però essere consapevoli che si tratterebbe di una forzatura, rispetto alla quale è facile prevedere concentrerebbe i suoi sforzi l’Amministrazione convenuta per invocare la inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese conseguente al rigetto. In ogni caso è evidente che, se i termini sono già decorsi, proporre il ricorso ora, o farlo in un secondo momento all’atto della notifica dell’inquadramento nella qualifica di Agente Scelto, non cambierebbe alcunché. A questo punto, dato che si può supporre che il Consiglio di Stato si pronuncerà a breve - o comunque in tempi ragionevoli - sull’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza del TAR friulano, è opportuno attendere per capire, in primo luogo, se anche l’esito in appello sarà favorevole ai colleghi ricorrenti.

Qualora ciò avvenisse, e quindi con la garanzia che, nel merito, il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa è stato accertato definitivamente, si potrà valutare la possibilità di proporre un ricorso per chi non ha aderito all’azione originaria. Ferme restando tutte le perplessità su cui ci si è poco sopra soffermati, ovvero il rischio, se non addirittura la probabilità, di vedersi rigettare il ricorso con severa condanna alle spese.

Suggeriamo quindi ai colleghi potenzialmente interessati di seguire le nostre comunicazioni, salva restando ovviamente la libera scelta in merito a percorsi alternativi a quello da noi immaginato.

Roma, 17 dicembre 2017                 La Segreteria Nazionale

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