Sono stati rappresentati dubbi e incertezze rispetto alle attribuzioni di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza per le ultime qualifiche del ruolo degli ispettori.
Alcuni colleghi, invero, ci chiedono se a seguito del riordino delle carriere e in conseguenza della trasformazione in nuova qualifica apicale della ex denominazione di Sostituto Commissario, siano ancora individuabili le attribuzioni di Sostituto Ufficiale di P.S. e, in caso positivo, a quale qualifica le stesse attribuzioni siano collegate.
Al riguardo, occorre far riferimento al testo dell’articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal Dlgs 12 maggio 1995, n. 197 (riordino delle carriere).
In particolare, al comma 5 il citato articolo 26 dispone: ““Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori”“.
Le attribuzioni di Sostituto Ufficiale di P.S. sono, dunque, comuni alle ultime due qualifiche del ruolo degli Ispettori mentre ciò che contraddistingue la nuova qualifica apicale di Sostituto Commissario da quella di Ispettore Superiore è la possibilità di svolgere gli ulteriori compiti di maggiore responsabilità di cui al successivo comma 5 bis, dell’articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, introdotto dal Dlgs 12 maggio 1995, n. 197, il quale prevede che: ““In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia¬direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità”“.
Roma, 11 marzo 2018 La Segreteria Nazionale