Un nostro affezionato lettore ci chiede informazioni in ordine alla possibilità di erogare il ticket restaurant al personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo.

Il diritto al beneficio della mensa di servizio per il personale che presti servizio in situazioni di grave disagio ambientale (sede disagiata), è previsto dalla lettera c) dell’articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, disciplinato dalla circolare nr. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995.

Nelle sedi riconosciute disagiate il pasto a carico dell’Amministrazione va attribuito a tutto il personale, indipendentemente dalla sua posizione giuridica (Agente effettivo o Agente in prova) in corrispondenza del turno osservato e in coincidenza con gli orari normalmente riservati alla consumazione del pasto (tra le 12,00 e le ore 15,00 per il pranzo, e dalle 18,00 alle ore 21,00 per la cena; (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.8948 del 23.12.1996).

La fruizione gratuita del vitto è quindi condizionata non solo alla dipendenza da un organismo ubicato in una delle predetti sedi ma anche all'effettivo impiego in servizio che, proprio per le connesse condizioni di disagio, dà titolo a fruire del beneficio, senza un preciso riferimento agli orari che invece assumono rilevanza per le fattispecie previste all’art.1, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 203/89, riferite rispettivamente alla “permanenza nel servizio”, coincidente con i tempi fisiologicamente destinati a tale scopo (servizi di ordine e sicurezza pubblica) e materiale impossibilità di consumare i pasti a domicilio a causa degli orari osservati.

È possibile attribuire al dipendente un doppio pasto qualora lo stesso svolga due turni giornalieri di servizio ordinario, effettuati in coincidenza con gli orari destinati alla consumazione dei pasti (circolare 750.C.1.AG800/1996 del 4 Luglio 2013 750.C.1.AG800/1825 del 29 Settembre 2014), ma i turni debbono essere di servizio ordinario, non straordinario (circolare 750.C.1.AG800/1996 del 4 Luglio 2013).

Il beneficio spetta a tutto il personale che presta servizio nella sede disagiata, senza alcun riferimento alle situazioni famigliari né tantomeno all’obbligo di alloggiare presso una caserma”. (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.FM del 7 luglio 1997 in riferimento a un quesito posto dal SIULP di Bologna).

Nelle sedi disagiate sprovviste di mensa, in applicazione dell’articolo 2 della legge 203/1989 (cfr. circolare nr. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996), il servizio deve essere garantito al personale avente diritto attraverso convenzioni stipulate dalle Prefetture con strutture pubbliche o con privati.

Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato, nella stessa sede, sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, l’articolo 1 comma 703 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018), prevede la concessione di un buono pasto giornaliero del medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.

Il valore del buono pasto è, dunque, lo stesso di quello previsto per le tipologie di servizio indicate per il personale impiegato in servizio di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, e cioè, pari a 7 euro per il personale non dirigente della Polizia di Stato e pari a 4,65 euro per il personale dirigente della Polizia di Stato (Circolare 555/RS/01/53/1/00183 del 12 gennaio 2018).

Con Ministeriale 750.C.1.AG800/2701 del 25 luglio 2012, il Servizio vettovagliamento della direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha chiarito alcune questioni relative al beneficio della mensa di servizio nelle sedi disagiate, in relazione a quesiti formulati da uffici territoriali che avevano rilevato particolari difficoltà applicative della normativa inerente l’istituto.

In particolare, è ribadito che, nel caso l’ufficio o il reparto sia dotato di una struttura di mensa funzionante solo per il primo ordinario, non sarà possibile assicurare il beneficio del secondo ordinario tramite erogazione di ticket, né tantomeno utilizzare il buono mensa in un giorno diverso da quello in cui è maturato il diritto, con la conseguenza che l’unica soluzione praticabile sarà quella di stipulare una convenzione in economia con un esercizio privato di ristorazione entro i limiti di spesa di euro 4,65 a pasto.

Tale ultima considerazione vale anche nell’ipotesi in cui non risulti possibile fruire della mensa per via del protrarsi dell’orario di servizio oltre la chiusura della stessa. Infine, nella fattispecie d’impiego del personale con turno continuativo 13.00/19.00 e successiva protrazione dell’orario senza interruzione per almeno un’ora oltre le 20.00, la circolare prevede che non possa essere concesso il beneficio della mensa obbligatoria per il secondo ordinario avendo il dipendente già beneficiato del vitto gratuito per il pranzo.

Roma, 20 marzo 2018             La Segreteria Nazionale

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