Non è lecito scattare foto di nascosto Per la Suprema Corte può arrecare molestia chi riprende di nascosto, anche se la persona offesa non si accorge di nulla, in quanto l'art. 660 c.p. tutela la tranquillità pubblica ed è idoneo a sanzionare il comportamento di chi riprende o scatta con il cellulare alcune e sporadiche fotografie senza il consenso del soggetto ripreso.

Ciò anche laddove la persona ritratta non si renda conto di essere ripresa, in quanto la norma tutela la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico. Al riguardo è ammissibile anche il sequestro probatorio del cellulare.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 9446/2018. La questione di fatto ha riguardato una persona, sorpresa dagli agenti della vigilanza in un supermercato, intenta a seguire e a riprendere una giovane donna con il suo telefono cellulare.

Il Tribunale di Palermo aveva confermato, con ordinanza, il decreto di convalida emesso dal P.M. relativo al sequestro probatorio del telefono cellulare dell'indagato.

Sul punto, il giudice a quo è stato chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato valutandone il fumus in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, e a rendere utili ulteriori indagini, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato. Secondo il Tribunale, nel caso di specie, l'accusa aveva correttamente ipotizzato la sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone e, pertanto, era stata ritenuta la natura di corpo di reato della res in sequestro, nonché della necessità di mantenimento del vincolo reale ai fini delle indagini, in particolare per accertare la presenza di documenti fotografici della donna all'interno del telefono cellulare.

La Corte di Cassazione ha respinto, il ricorso prodotto dall’indagato ritenendo infondata l'impugnazione e ritenendo che, in materia di molestia o di disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico.

Oggetto di tutela da parte della norma è, dunque, la tranquillità pubblica, mentre l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, sicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate.

Come precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Sicché, nel caso in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.

Dunque, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto sussistente il fumus del reato, stimando il fatto, come rappresentato nella sua oggettività (che nemmeno il ricorrente contesta), idoneo a integrare l'interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione del soggetto fotografato, si sottrae alla censura circa la non configurabilità, nemmeno in astratto, della contravvenzione ipotizzata.

Roma, 13 aprile 2018              La Segreteria Nazionale

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