Ci sono giunte moltissime richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di scorrimento delle graduatorie dei partecipanti al concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Cominciamo con il chiarire che, ad oggi, per effetto dell’ampliamento dell’originaria disponibilità di posti, sono stati chiamati i candidati che hanno riportato un punteggio alla prova scritta pari a 9,625. Sono così risultati complessivamente idonei all’incirca 1600 concorrenti su 3443 aspiranti (ricompresi nella fascia di punteggio da 10,00 sino a 9,625). Dei quali però solo 1155 sono da considerare, ad ogni effetto, come vincitori e verranno, prossimamente, avviati al corso di formazione presso le Scuole Allievi Agenti.

I rimanenti – più o meno 450 – verranno chiamati solo nel caso in cui venisse ulteriormente disposta l’assunzione di ulteriore personale. Infatti, secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza la Pubblica Amministrazione che ha indetto un concorso pubblico ha sì l’obbligo di assumere quanti si sono utilmente collocati in graduatoria (lo ha stabilito una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n°29916/2017 pubblicata il 13 dicembre 2017), ma non ha alcun obbligo nei confronti di quanti, invece, pur avendo superato le prove selettive non rientrano nella disponibilità di posti indicati nel bando.

A meno che, per l’appunto, come dianzi si è anticipato, non sia ulteriormente ampliata la graduatoria, spettando in tal caso la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso risultati idonei. Una circostanza che non può essere data per scontata, posto che per coprire posti vacanti l’amministrazione può scegliere di procedere con lo scorrimento delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi - se “valide ed efficaci” - oppure indire un nuovo concorso.

Vero è che prevale l’opzione dello scorrimento, sia perché la discrezionalità riguardo alla modalità di assunzione deve pur sempre essere adeguatamente motivata, sia per ovvie considerazioni in merito ai maggiori costi che deriverebbero dall’avvio di una nuova procedura di selezione. Ma si tratta di una eventualità che non può essere pregiudizialmente esclusa. Soprattutto perché, con il nuovo assetto ordinamentale, l’età massima per concorrere è stata rideterminata in 26 anni in luogo dei 28 anni precedentemente previsti. Di talché la scelta di indire una nuova procedura concorsuale potrebbe essere giustificata con la necessità di mitigare con l’assunzione di personale più giovane l’elevata età media degli operatori oggi in servizio.

Per completezza sul punto è opportuno rilevare che l’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”. Tale previsione normativa è replicata dall’art. 91, comma 4, del TUEL che fissa il termine in tre anni. A tale normata previsione ha fatto seguito l’emanazione di numerose norme che hanno prorogato più volte l’efficacia delle graduatorie dei concorsi finalizzata, da un lato, ad evitare diseconomie derivanti dall’indizione di nuovi concorsi e, dall’altro, di salvaguardare le posizioni dei vincitori e/o idonei, potenzialmente penalizzati dai reiterati blocchi delle assunzioni.

Con la sentenza n. 14/2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ravvisato nei reiterati interventi legislativi in materia di proroga dell’efficacia delle graduatorie, non già una modifica dei presupposti sostanziali dell’istituto dello scorrimento (confermato anche da Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6209/2013), quanto piuttosto il rafforzamento del “ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive”. Sul punto mette conto rammentare che l’art. 1, comma 368, Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 agosto 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013 c.d. decreto D’Alia).

L’orientamento consolidato in giurisprudenza è quello di ritenere che le PA possano indire procedure concorsuali in caso di vigenza di graduatorie concorsuali attinenti al medesimo profilo, solo con atto in cui sia adeguatamente motivata la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria. Come evidenziato dai giudici amministrativi, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace (TAR Campania, Napoli, Sent. n. 366/2017).

Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sent. 6247/2013). L’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla copertura del posto, deve sempre giustificare le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.

Per concludere è bene precisare e/o aggiungere che, in considerazione dell’incertezza che caratterizza le politiche di assunzione che verranno adottate, qualunque previsione sarebbe azzardata.

Roma, 9 giugno 2018              La Segreteria Nazionale

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 134 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline