Ci scrive un collega, attualmente in aspettativa speciale in attesa di un eventuale transito nei ruoli di altre amministrazioni civili.
Chiede di conoscere, in caso di passaggio ai ruoli civili, a quale regime previdenziale verrebbe assoggettato e quali benefici gli rimarrebbero dal punto di vista pensionistico, considerati i 29 anni di servizio Polizia.
Chiede, inoltre, di conoscere se i 5 anni di contribuzione figurativa maturati e riscattati varranno per il diritto alla pensione.
Ancora, se non dovesse superare le previste prove fisiche e attitudinali e fosse, di conseguenza, dispensato dal servizio, gli spetterebbe la pensione di inabilità sulla base dei contributi maturati?
Infine, lo stesso collega chiede di conoscere se, prima della conclusione dell'iter di transito nei ruoli civili, sia prevista la possibilità di “rinunciare” al transito in altra amministrazione civile.
Andiamo per gradi.
Dopo il transito ai ruoli civili si perde, di fatto, lo status di appartenente alla Polizia di Stato, e si rientra nella casistica generale dei dipendenti pubblici e del relativo regime pensionistico.
Ad oggi i requisiti per andare in pensione anticipata nel regime generale sono:
- fino al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi a prescindere dell'età anagrafica;
- dal 01.01.2019 43 anni e 3 mesi per effetto dell'adeguamento di 5 mesi della speranza di vita;
- dal 01.01.2021 43 anni e 6 mesi e così via.
Certamente, per il calcolo della anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti, vengono considerati anche le maggiorazioni del servizio di 1/5 maturate all'atto del transito per un massimo di 5 anni (articolo 5 del D.Lvo 165/1997). L’effettuato riscatto produce effetti sulla buonuscita.
Al contrario, con il passaggio ai ruoli civili, ai fini del calcolo della pensione, non verranno applicati i benefici di cui all'articolo 4 del D.Lvo 165/1997 (cd. 6 scatti paga). Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità, dipendente o non da causa di servizio, ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1 , del DPR n. 1092/73 e art. 1 comma 32 della legge 335/1995).
La dispensa dal servizio comporta il diritto alla pensione corrispondente al maturato. Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40 comma 1, del DPR n. 1092/73, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi, periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
La rinuncia al transito, dovrebbe essere esercitabile, con una plausibile argomentazione, sino all’emissione del provvedimento che definisce il procedimento.
Roma, 9 giugno 2018 La Segreteria Nazionale