Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in merito al termine previsto dall’14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la proposizione dell’istanza di aggravamento della menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L’istanza di aggravamento della menomazione riconosciuta e di revisione dell'equo indennizzo già concesso può essere prodotta, per una sola volta, nel termine di cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Il Consiglio di Stato si è più volte occupato di problemi connessi all’applicazione della normativa che trova la sua fonte nell’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461.
In primis l’alto consesso ha affermato la natura perentoria e non sollecitatoria né ordinatoria del termine quinquennale, prescritto, secondo un orientamento interpretativo dal quale non si è mai discostato (cfr. 24/01/2013 n. 2299/2012 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/11/2012 Numero 00252/2013 e data 24/01/2013).
L’art. 14, D.P.R. n. 461 del 2001 prevede un termine che ha natura decadenziale, consistendo in una valutazione ope legis di una delle condizioni necessarie per l'accertamento dell'intervenuto aggravamento delle infermità contratte per causa di servizio, essendo diretto a realizzare la superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, con l’effetto che non possono ricevere tutela gli aggravamenti delle menomazioni dell’integrità fisica, che si verifichino oltre il termine suddetto, al di là della consapevolezza o meno dell’infermità da parte dell’interessato (ex multis, Adunanza II Sezione del 21 novembre 2012 nr. Affare 02299/2012 -Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499; Id., sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2044; Id., 22 ottobre 2004, n. 6954; Id., sez. V, 3 giugno 2002, n. 3048; Id., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 79).
Roma, 7 febbraio 2013 La Segreteria Nazionale