Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali. “Con circolare nr. 557/RS/01/38/1 del 31.10.2013, avente per oggetto il trattamento fiscale e previdenziale
relativo alle indennità di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha comunicato le nuove indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per gli ordinamenti del Personale e l’analisi del costo del lavoro pubblico, con cui è stato stabilito che le citate indennità concorrono interamente a formare reddito imponibile e, pertanto, vanno assoggettate ad imposta con effetto retroattivo dal 1 febbraio u.s.
Sulla scorta di ciò, pertanto, sono state già diramate direttive agli Uffici Amministrativi e Contabili periferici di procedere all'applicazione del nuove regime fiscale per il personale della Polizia di Stato impiegato in tali attività.
Fino ad oggi, i servizi di scorta su treni sono stati esperiti da personale della Polizia Ferroviaria con la corresponsione di un'indennità prevista dalla convenzione stipulata e rinnovata il 17 luglio 2012, tra la società Ferrovie Italiane spa ed il Dipartimento della P.S. e regolamentata da un diverso e più favorevole regime fiscale.
Tale indennità, infatti, è stata finora attribuita al personale dall'Amministrazione nei servizi di scorta treni, come importo forfettario omnicomprensivo in luogo del trattamento di missione, determinando un notevole risparmio per le casse dello Stato e del Dipartimento della P.S..
Peraltro in materia di trattamento di missione l’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, recita: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero…».
Sulla scorta di tale norma, pertanto, si rileva come, il regime fiscale delle missioni risulterebbe essere più favorevole rispetto a quello previsto per la corresponsione di risorse economiche considerate sotto il profilo letteralmente come "indennità".
Si evidenzia, altresì, come “l'indennità" è un emolumento che compete a chi svolge un determinato servizio, come nel caso in specie, - un servizio di scorta treno o di vigilanza scalo - anche se esso nelle sue modalità esecutive, non ha necessariamente le caratteristiche intrinseche tipiche riconducibili al trattamento di missione.
I due istituiti, pertanto, a normativa vigente, a parere del SIULP, possono essere cumulabili ed a quel punto ognuno deve seguire un proprio e diverso regime fiscale. Se, invece, la c.d. "indennità" prevista per le scorte treni, al di là della denominazione letterale, deve considerarsi, a tutti gli effetti, omnicomprensiva e quindi non cumulabile con l'emolumento previsto per la missione, a quel punto, anche il regime fiscale non può che essere, come è stato fino ad oggi, quello più favorevole previsto per il trattamento di missione forfettario.
Una diversa interpretazione produrrebbe una situazione paradossale ed un notevole ed ingiustificato danno, a normativa vigente, nei confronti del solo personale impiegato in tali attività.
Premesso quanto sopra, si chiede con la massima tempestività un intervento risolutivo o in subordine un'immediata convocazione delle OO.SS. per ridefinire i presupposti operativi ed i contenuti economici della convenzione stipulata con le Ferrovie Italiane spa.”.
Roma, 8 novembre 2013 La Segreteria Nazionale