Come promesso il Siulp si è impegnato per l’ampliamento dei posti del concorso per Agenti in atto facendo rientrare tra quelli da assumere anche i volontari che erano rimasti fuori dal concorso per 559 posti da agente.

Di seguito il decreto che autorizza, in via eccezionale, lo scorrimento delle graduatorie e assegna le risorse necessarie a coprire queste ulteriori assunzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017

Estratto del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148

Art. 7 – Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall’anno 2017, sono destinate: a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019; b) all’autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unitaàper l’Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l’anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019; c) all’autorizzazione all’assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all’anno 2018, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell’Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l’anno 2017 e di 4.587.592 euro per l’anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l’ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, noncheéil presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell’anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell’articolo 20.

5. All’articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: «ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all’applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l’anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell’esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all’articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l’ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All’articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non eèprorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d’autorità fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Roma, 23 ottobre 2017               La segreteria Nazionale

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