La Direzione Centrale per le Risorse Umane, dopo lunga attesa, ha emanato la circolare relativa al controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime di reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il documento allegato, che richiama la circolare della Funzione Pubblica nr. 10 del 01 agosto 2011, sottolinea la non automaticità della visita fiscale, rimettendo alla discrezionalità del dirigente la valutazione di richiedere o meno tale accertamento, tenendo a tal proposito in considerazione la condotta complessiva del dipendente e gli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Inoltre, viene stabilito definitivamente che, anche tutto il personale della Polizia di Stato, è compreso nel nuovo regime delle fasce orarie (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, anche nei giorni non lavorativi e festivi) e che sono esclusi dalle visite fiscali i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta una causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre, la visita fiscale non è ripetibile, laddove già effettuata, per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostiche sono rappresentate all’art.3 della circolare 10/2011 della Funzione Pubblica.