Per i servizi di rimpatrio effettuati con volo charter è dovuta una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto a tariffa intera anche nel caso di voli gratuiti.
Alle Segreterie Provinciali SIULP di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
OGGETTO: Servizi di rimpatrio effettuati con volo charter.
Indennità aggiuntiva sul costo del biglietto aereo ai sensi Legge 18/12/1973 n. 836.
Come noto l’art.14 della Legge 18 dicembre 1973, nr.836, prevede che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all’interno o all’esterno è dovuta un’indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.
La stessa indennità compete anche per viaggi relativi a missioni all’interno e all’estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.
Il personale impiegato in servizi di rimpatrio all’estero, in organico presso le Questure, gli Uffici Immigrazione, gli Uffici di Polizia di Frontiera e/o altri Uffici, che si è recato in missione all’estero a bordo di voli charter noleggiati direttamente nell’ambito di rimpatrio di consistenti gruppi di cittadini stranieri non sempre a visto rimborsata l’indennità cui sopra.
Ciò considerato che in tali circostanze non è stato possibile determinare il “costo del biglietto a tariffa intera”, riferito ad ogni singolo operatore come prescritto dall’art.14, comma 1, della legge 18/12/1973 n.836.
Con ministeriale n.333-G/2.1.2624.3 datata 03/05/2010, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Dipartimento ha chiarito che è comunque possibile attribuire l’indennità aggiuntiva del 5% sul costo del biglietto aereo anche al personale che si è recato in missione all’estero con volo gratuito.
Infatti, la norma di riferimento prevede che il 5% del costo del biglietto possa essere attribuito anche nel caso di viaggi gratuiti in cui il dipendente usufruisca di “particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte”, facendo riferimento con suddetta locazione all’utilizzo di carte di libera circolazione, biglietti gratuiti, ecc.
Pertanto, lo stesso Servizio T.E.P. ha chiarito che la documentazione presentata dai dipendenti interessati, costituita dal “Master Ticket” rilasciato dalla Compagnia di Volo, corredato dalla tariffa I.A.TA. sia sufficiente per l’attribuzione dell’indennità del 5% e che per il calcolo della stessa possa essere presa a base la tariffa I.A.T.A. purché riferita alla tratta di volo effettuata dai dipendenti interessati.
Premesso quanto precede, attraverso modulistica dedicata, l’iscritto al Siulp impegnato anche in passato in servizi con tali caratteristiche potrà richiedere la quantificazione nonché la liquidazione delle somme eventualmente dovute dall’Amministrazione di appartenenza con attenzione alla prescrizione quinquennale per crediti di lavoro.
Dal punto di vista organizzativo si è ritenuto non pubblicizzare l’iniziativa per evitare la cd. emulazione delle altre organizzazioni sindacali e, pertanto, il personale interessato potrà essere contattato singolarmente. Resta comunque ovvia una gestione completamente autonoma e libera della presente attività.
Un abbraccio.
Firenze, 15 settembre 2010 Il Segretario Generale, Francesco REALE