Diffida formale al Dirigente il Compartimento Polizia Stradale Toscana per il costante ritardo rilevato nella segnalazione e pagamento dell'indennità autostradale al personale avente diritto.

 

Spett.le sig. Dirigente del Compartimento Polizia Stradale

per la Toscana di Firenze

*** *** ***

Atto di significazione e diffida

Del S.I.U.L.P., Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Stato, in persona del Segretario Regionale della Toscana pro tempore, sig. Francesco Reale, assistito ai fini del presente atto dall’Avv. Francesco Alvaro e presso il suo studio domiciliato, Firenze, alla via San Gallo, 80.

Premesso che

1)    In data 10/05/2005 è stata sottoscritta una convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed A.I.S.C.A.T. (Associazione Italiana Società Concessionaria Autostrada e Trafori).

2)  Detta convenzione, entrata in vigore in data 1 luglio 2005, ha durata biennale con rinnovo annuale alla scadenza del primo biennio.

3)  L’art. 3 della citata convenzione prevede: “La Società si impegna a provvedere al versamento dell'indennità autostradale di cui all'articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, nella misura e secondo le modalità stabilite con Decreto del  Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle Finanze, conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato disciplinare”.

4)  Il comma 1, dell’art. 25 del disciplinare allegato alla convenzione prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2005, al personale in servizio presso il Centro Operativo Autostradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonchè a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 18 della legge  7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3”.

5)  Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione: “L'indennità verrà corrisposta trimestramente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza agli operatori impegnati sulle tratte di  competenza della Società, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto ministeriale previsto dal comma 3, dell'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3.

Considerato che

1)  Presso la Regione Toscana sono legittimati a fruire del pagamento dell’indennità di cui all'articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, gli operatori in servizio presso le Sezioni di Firenze - Arezzo – Livorno - Pistoia - Massa – Lucca, comprese tutte le relative Sottosezioni.

2)  Nonostante il diritto degli operatori, la predetta indennità è stata corrisposta fino al 1° trimestre del 2006.

3)  Ad oggi, pertanto, non risultano versate le competenze relative: al 2°, 3° e 4° trimestre dell’anno 2006, all’anno 2007, al 1° e al 2° trimestre dell’anno 2008.

Considerato altresì che

1)  L’omesso pagamento delle indennità spettanti al personale non ha trovato, ad oggi, alcuna legittima giustificazione da parte dell’Amministrazione.

2)  L’omissione medesima comporta un grave nocumento in capo agli operatori della Polizia Stradale, ai quali, nei fatti, viene negato un diritto di cui sono titolari.

3)   Al predetto personale non viene riconosciuta una parte integrante e strutturale della retribuzione.

4)   E’ interesse dell’organizzazione sindacale tutelare presso tutte le sedi competenti i propri iscritti.

5)   E’ intenzione del personale in Servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale provvedere coattivamente per il recupero delle somme di cui sono creditori nei confronti dell’Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato

 il S.I.U.L.P., in persona del Segretario provinciale pro tempore di Firenze, come in atti assistito e domiciliato,

FORMALMENTE DIFFIDA

il sig. Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana di Firenze dal provvedere a porre in essere tutti gli atti e comportamenti ritenuti idonei e necessari affinchè al personale in servizio presso codesto Compartimento sia riconosciuta l’indennità di cui all'articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, a decorrere dal mese di aprile 2006.

PREAVVERTE

Che in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti, in ragione della violazione dei diritti e delle prerogative degli iscritti alla scrivente O.S. e del personale tutto adìrà in proprio ed assisterà i colleghi ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’ingiunzione del pagamento delle somme ad oggi non riconosciute, compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Firenze, 09.10.2008

 

F.to Il Segretario Regionale pro tempore del S.I.U.L.P. della Toscana  

Francesco Reale

Per assistenza

F.to. Avv. Francesco Alvaro

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